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		<title><![CDATA[Il BLOG dei Ricevitori FeLSA-CISL]]></title>
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		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 31 May 2012 12:55:41 +0200</lastBuildDate>
		<item>
			<title><![CDATA[Una Spending Review per il sociale]]></title>
			<author><![CDATA[Donato Curcio]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_73qcph4k"><p class="imTAJustify"><span class="ff1 fs20">E' di €.344.589,32 lo spreco di risorse pubbliche fin qui &nbsp;operato dalla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nei quattro mesi Febbraio-Maggio passati con le somme in pi&#249; elargite, in eegual misura, ai vincenti con punti 3 e 4 del concorso Enalotto. A fine anno lo spreco diventer&#224; di oltre 1 milione di euro. &nbsp;Vediamo come.<br />Alla notizia del provvedimento preso, come spesso avviene nel settore del Betting&amp;Gaming, &nbsp;non &#232; stata data molto risalto: la sua motivazione non &nbsp;viene riportata neanche nei bollettini ufficiali dei concorsi Enalotto. &nbsp;L' informazione, la trasparenza &nbsp;si riduce ad una nota che viene riportata solo &nbsp;nell'ultimo concorso Enalotto (a pi&#232; di pagina) dal sito ufficiale di Sisal Spa www.giochinumerici.info. Eccola:<br />Ai montepremi destinati ai pagamenti delle vincite di quarta e quinta categoria &#232; attribuito, rispettivamente, l’importo di euro 2.883,12 come disposto dal decreto direttoriale n.2011/49938/Giochi/Ena del 16/12/2011 ai sensi ed agli effetti dell’art. 2 comma 2.” <br />Poi sparisce, sia dagli archivi (di AAMS e di Sisal), che dai bollettini ufficiali, &nbsp;compreso quello relativo agli esiti dell'ultimo concorso. E bastata una piccola ricerca, coniugata con &nbsp;una sufficiente conoscenza sulle quantit&#224; di “3 e 4” che, in media, vengono realizzati nei concorsi enalotto (che anche in Aams dovrebbero conoscere) per capirne la inutilit&#224; funzionale. <br />Infatti, la motivazione, che &#232; alla base del provvedimento preso da AAMS – contenuta nell'art.2, comma 3, del D.L.13/08/2011, n.138 &nbsp;“ Il Ministero delle Finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di stato emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili &nbsp;al fine di assicurare maggiori entrate.......... Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato”- &nbsp;&#232; mistificatoria, assolutamente inconsistente ed inutile per le finalit&#224; dichiarate nella norma (l'aumento delle entrate). &nbsp;La sostanza del provvedimento &#232; questa: dal prelievo del 6% sulle vincite superiori a 500 euro introdotto dal I&#176; Gennaio 2012, viene stornato il 10% per costituire un fondo destinato, in pari misura, ai vincitori di punti 3 e 4. La distribuzione &#232; iniziata dal I&#176; Febbraio 2012 ( con euro 3205,25 per tipo) e proseguita fino ad oggi. E' lampante che &nbsp;qualche centesimo in pi&#249; alle quote dei “3” e un paio di euro in pi&#249; ai “4” non pu&#242; determinare nessun aumento del volume dell'incasso per concorso e quindi delle entrate erariali. Mentre diversa consistenza ed effetto si avrebbe se l'accantonamento viene finalizzato per usi specificatamente sociali, speso in modo trasparente e controllabile da qualsiasi cittadino. &nbsp;<br />Altrettanto inutile, allo scopo dichiarato di aumentare il volume di incasso dei concorsi pronostici, &#232; il provvedimento che assegna – dopo la scadenza di incasso dei premi- le vincite prescritte, con i pochi resti, dei concorsi Totocalcio, il 9 e il totogol (stranamente, ma non tanto, &#232; escluso il Big Match) al concorso immediatamente successivo alla prescrizione. Anche qui si ha una polverizzazione di danaro pubblico che diventa spreco in quanto non determina nessun turn over positivo, non mette in moto nessun meccanismo virtuoso di reinvestimento: dette somme – di per s&#233; gi&#224; esigue in quantit&#224;- devono essere distribuite prima &nbsp;in % alle diverse categorie di premi e poi tra il totale dei vincitori. I dati &nbsp;reali a disposizione ci dicono che: nel 2010 si sarebbe accantonato oltre 1 milione di euro; nel 2011 quasi 800mila euro; nei primi 4 mesi del 2012 quasi gi&#224; 600mila. &nbsp;&nbsp;Sarebbe molto pi&#249; utile destinare anche queste somme allo stesso fondo di solidariet&#224; sociale gi&#224; menzionato sopra.<br />Di ben altra consistenza sarebbe il provvedimento che andrebbe a sanare la strana dimenticanza che Aams ha avuto nello scrivere l'atto di convenzione per la concessione dei Gratta&amp;Vinci: non esiste nessun obbligo per il concessionario dei Gratta&amp;Vinci, come previsto in tutti gli altri tipi di atti di concessioni pubbliche, di versare all'erario le vincite prescritte:<br />Con buona, sottostimata approssimazione, utilizzando la % delle vincite prescritte nei concorsi a pronostico, si pu&#242; presumere che la somma annua prescritta sia oltre i 100milioni.<br />Ma il racconto di questa nostra particolare “Spending Review”, senza sacrifici, &#232; solo all'inizio.<br /></span></p><p class="imTARight"><span class="ff1 fs20"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f.to &nbsp;Donato Curcio<br /></span></p><p class="imTAJustify"><span class="ff1 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:55:41 GMT</pubDate>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lettera aperta ai Raccoglitori di Gioco]]></title>
			<author><![CDATA[Carlo Fagioli]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2x3g6705"><p class="imTAJustify"><span class="ff1 cf3 fs24"><b>Lettera aperta agli operatori del settore &quot;giochi a pronostico&quot; che desiderano riappropriarsi di una dignit&#224; e professionalit&#224; perdute</b></span><span class="cf1 ff1 fs24"> <br /></span><span class="cf3 ff1 fs24">Cari &quot;Ex ricevitori&quot;,<br />scrivo questo mio pensiero confortato dal sostegno di amici che la pensano alla mia stessa maniera.<br />Ho iniziato a collaborare a &#171;Nuovo Totoguida Sport&#187; nel 1976, ma ancor prima avevo cominciato a studiare soluzioni migliorative per i &quot;ridotti totocalcio&quot;. In seguito ho dato un considerevole impulso alla ricerca sistemistica.<br />&quot;Saltando&quot; ai giorni nostri ricordo che nell’agosto del 2003 sono stato intervistato, oltre ad alcuni tra i principali &quot;media&quot; nazionali, anche dalle televisioni austriaca e tedesca per la realizzazione dello schema tecnico di un maxi-sistema Superenalotto da 750.000 euro, del quale si occup&#242; anche la &quot;CNN&quot;... Volevano capire perch&#233; queste organizzazioni di gioco fossero tanto apprezzate, visto che da loro (Austria e Germania) tali fenomeni non esistono ma vi erano addirittura intere comitive che venivano in Italia per partecipare a quel sistemone: mandarono in onda un servizio di circa 30 minuti.<br />Francamente non mi &#232; piaciuto avere uno sprazzo di popolarit&#224; per sistemi che riguardavano quote cos&#236; cospicue di gioco e preferisco occuparmi di realizzazioni di schemi alla portata della massa.<br />Grazie a uno Stato sempre pi&#249; &quot;biscazziere&quot;, la passione per le giocate collettive (al Totocalcio o al Superenalotto) si &#232; andata perdendo: c'&#232; sempre pi&#249; qualche ex componente di quelle &quot;societ&#224; sistemistiche&quot; al quale piacciono i concorsi &nbsp;(del tipo &quot;Gratta e vinci&quot;) o giocare con le &quot;Slot machine&quot;. Sarebbe il momento di occuparsi di una inversione di tendenza e tentare di far fare retromarcia a questi &quot;maniaci&quot; del gioco: si darebbe nuova dignit&#224; alla figura del giocatore (per svago) e si ripristinerebbero le condizioni per proporre metodi di gioco pi&#249; &quot;lenti&quot;, per centellinare il gusto della scommessa in un arco temporale adeguato. La mia intenzione &#232; quella di &quot;chiamare a raccolta&quot; il maggior numero di ricevitori (al momento sono solo alcune centinaia) per ridare alla categoria una dignit&#224; e professionalit&#224; perdute. Non pi&#249; &quot;banconisti&quot; per le sole operazioni di convalida, ma operatori competenti, in grado di proporre soluzioni di gioco autonome e articolate.<br />Per avviare questo processo occorre una maggiore informazione tecnica e, a tal proposito, riporto un estratto della prefazione di del libro &#171;Sistemi&amp;Scommesse&#187; edito da &quot;Giroal&quot;:<br />&#171;Ora il fronte degli studi sistemistici si sta spostando in un'altra direzione: il mondo delle &quot;scommesse sportive&quot;. Sta per nascere una nuova cultura, che prevede obiettivi meno eclatanti, ma inseguiti con la caparbiet&#224; e razionalit&#224; di un tempo. Le partite e i pronostici sui quali scommettere saranno decisi dai giocatori, e anche l'impostazione tecnica: tanti pi&#249; pronostici si indovineranno, tante pi&#249; schede vincenti ci saranno. Sar&#224; questa la risultante di una giocata organizzata, con molte partite in gioco e un sistema sviluppato con le cosidette &quot;multiple&quot;. Insomma, ancora una volta ci sar&#224; bisogno di concentrare gli sforzi per un obiettivo comune: vincere con il &quot;calcio&quot;. Il ritorno a queste vecchie abitudini farebbe riemergere anche il gusto per il gioco a pronostico svolto in societ&#224; sistemistiche, ormai a rischio di &quot;estinzione&quot; con la concorrenza sleale delle scommesse per &quot;single ludologici&quot; di tipo &quot;usa e getta&quot;&#187;.<br />Insomma, in democrazia per avere la meglio sull’obnubilazione delle coscienze occorre l’informazione. Il &quot;metadone&quot; per combattere l’assuefazione al gioco compulsivo potrebbe essere proprio la partecipazione a un &quot;sistema collettivo&quot;: &#232; meno costoso (a livello di &quot;quote&quot;), il pathos dura di pi&#249;, &#232; pi&#249; coinvolgente e fa partecipi altri a una eventuale gioia (la vincita).<br />Ecco, questo mio pensiero &#232; finalizzato a un progetto: quello di far convergere, verso i siti di tutte le organizzazioni che lo vorranno condividere, migliaia di altri ex ricevitori (oggi &quot;corner sportivi/ippici&quot;) e aspiranti giocatori di &quot;collettivi&quot;. L&#236; potranno ritrovare le &quot;vecchie&quot; proposte sistemistiche adeguate ai principali giochi &quot;correnti&quot;. E tutto questo, cari ex-ricevitori, lo potremmo fare di comune impegno…<br /></span></p><p class="imTARight"><span class="ff1 cf3 fs24">f.to Carlo Fagioli</span><span class="cf1 ff1 fs24"><br /></span></p><p class="imTAJustify"><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 22:05:04 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?lettera-aperta-ai-raccoglitori-di-gioco</link>
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			<title><![CDATA[Illegittimità del diniego di licenza pubblica sicurezza - CATANIA]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_we2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Il Tribunale del Riesame di Catania accoglie ricorso presentato da CED collegato a GOLDBET<br /><br />L'ORDINANZA E' STATA DEPOSITATA ILL 16 DICEMBRE 2010<br /><br />(Jamma) - Importante successo ottenuto dal bookmaker austriaco Goldbet in Catania.<br />Dopo le vittorie in Sicilia presso i Tribunali di Enna, Agrigento, Trapani, Caltanissetta e Messina, anche il Tribunale di Catania, accogliendo il riesame avanzato dall'avv.Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, dispone il dissequestro di Ced collegato a Goldbet.Ad avviso del Tribunale, la normativa italiana resta discriminatoria ed incompatibile con i principi del Trattato UE. In particolare, dopo ampia ricostruzione della giurisprudenza della Corte CE e della Corte di Cassazione, il Tribunale afferma l'illegittimità del diniego della Questura di licenza ex art.88 Tulps laddove basato esclusivamente su ragioni discriminatorie relative alla carenza di concessione italiana in capo all'operatore estero. Tale rifiuto, secondo il Tribunale, si appalesa trasgressivo del diritto comunitario e, specularmente, sul piano soggettivo, neutralizza, anche nella delibazione cautelare, la rilevanza penale del fatto.<br />Il Tribunale afferma, altresì, come una decisione esclusivamente cartolare e non orientata al caso concreto porrebbe le basi - in un settore in cui è in gioco la politica espansiva delle scommesse e la sua compatibilità con i motivi di ordine pubblico e buon costume (che a norma dell'art.46 del Trattato CE sono idonei a giustificare restrizioni ai principi di libero stabilimento e prestazione dei servizi) - per ingiustificate restrizioni ai diritti costituzionalmente tutelati che non tollerano sacrifici, che invece si verificherebbero qualora la cautela reale venisse applicata nonostante il fatto, ictu oculi, possa ritenersi incolpevole.<br />Ciò posto il Tribunale, difettando il fumus commissi delicti, ha annullato il sequestro, con trasmissione degli atti al PM per la restituzione.<br />L'avv.Marco Ripamonti - che recentemente ha ottenuto importati risultati anche in tema di apparecchi da gioco e truffa ai danni dello Stato ed ora si sta occupando anche di tornei di poker sportivo live - si è dichiarato molto soddisfatto.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:11:10 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?illegittimita-del-diniego-di-licenza-pubblica-sicurezza---catania</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[PDC senza TULPS dissequestrato]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_wv9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">TRIBUNALE DI CATANIA DISPONE DISSEQUESTRO DI UN PdC<br /><br />Il Tribunale di Catania ha disposto il dissequestro per un punto di commercializzazione chiuso dalla Polizia poiché non effettuava solamente ricariche di gioco ma fungeva anche da punto di raccolta tramite dieci apparecchi per le scommesse online. La raccolta delle giocate va effettuata &quot;previo rilascio della licenza di pubblica sicurezza&quot;, aveva sancito il Giudice delle Indagini Preliminari. Secondo il Tribunale del riesame, però, gli indizi raccolti non non consentono di affermare che le macchine per l'accesso online fossero destinate alla raccolta di scommesse e non esclusivamente all'effettuazione di ricariche, dal momento che &quot;manca una descrizione dei terminali che consenta al giudice di operare un accertamento su questo punto e verificare la congruità delle circostanze&quot;. Il Tribunale ha riconosce comunque che l'attività di commercializzazione delle ricariche dei conti di gioco è di per sé estranea al rilascio della licenza di polizia, richiesta solo in caso di esercizio e raccolta di giochi e scommesse. &quot;L'applicabilità del sequestro preventivo resta quindi esclusa&quot;.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:09:41 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?pdc-senza-tulps-dissequestrato</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TRIBUNALE DEL RIESAME DI LATINA DISSEQUESTRA CED GOLDBET]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_cs8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) - Il Tribunale del Riesame di Latina ha accolto le tesi prospettate dal Difensore del titolare di Ced collegato al bookmaker austriaco, avv.Marco Ripamonti.<br />La Camera di Consiglio si è tenuta il 9 giugno 2011 e, all'esito dell'accoglimento, le Forze dell'Ordine hanno restituito all'indagato tutto quanto sottoposto alla misura già all'indomani dell'udienza.<br />Tra le argomentazioni trattate dalla Difesa l'incompatibilità del bando Bersani alla normativa UE e il conseguente interesse del bookmaker austriaco a far valere tale situazione di illegittimità e contrasto.<br />Tra le pronunce richiamate dal Difensore, le ordinanze dei Tribunali di Cremona, Reggio Calabria, Bologna e Roma, che hanno trattato ampiamente il caso Goldbet con riferimento alla Gara Bersani.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:08:25 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?tribunale-del-riesame-di-latina-dissequestra-ced-goldbet</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il pm prima sequestra poi revoca un ced di Bet1128: concorrenza violata]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ww2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) - Questa volta non è stato il tribunale, quindi un giudice, a revocare il sequestro, ma lo stesso pubblico ministero generalmente poco favorevole a tale tesi difensiva dei bookmaker. Il pm di Napoli, Luca Esposito, ha infatti disposto il dissequestro di un ced dell'operatore maltese Bet1128 revocando i sigilli apposti a seguito di un intervento della Guardia di finanza, ritenendo di disapplicare la normativa nazionale in quanto ritenuta in contrasto con quella comunitaria in materia di libera circolazione di beni e servizi.<br />Il sostituto procuratore presso il tribunale di Napoli, accogliendo la tesi difensiva del legale di fiducia della Compagnia, l'avv. Gaetano Sassanelli, ha infatti scritto testualmente nel suo provvedimento che &quot;nel caso in specie si pone un contrasto con gli art. 45 e 46 C.E. che stabiliscono il libero esercizio di stabilimento di persone giuridiche nel territorio di uno qualsiasi degli Stati membri della Comunità europea&quot;. Il magistrato ha così ritenuto di disapplicare la normativa nazionale, nel caso specifico l'art. 4 comma 4 bis L. 401/89, ovvero esercizio abusivo dell'attività di gioco e scommessa in quanto eseguito senza l'autorizzazione prevista dall'art. 88 del Tulps. <br /><br />Una decisione salutata positivamente dalla Compagnia in quanto denota comunque una attenzione da parte della magistratura inquirente nei confronti di un fenomeno dove può apparire ingiustificata una generalizzata demonizzazione, soprattutto alla luce di quanto sta accadendo queste ultime ore. A tal fine, Centuriobebet Bet1128 ribadisce la propria linea di rafforzamento di attività di rissk management all'interno di ciascun bookmaker per individuare i flussi anomali di giocate, auspicando anche una maggiore apertura da parte di AAMS alle<br />segnalazioni pervenute da operatori esteri, troppo spesso visti come un nemico da abbattere e non come una risorsa di cui tener conto.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:07:12 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?il-pm-prima-sequestra-poi-revoca-un-ced-di-bet1128--concorrenza-violata</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ORDINANZA CONSIGLIO DI STATO 5365 del 24/11/10]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ig7"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Ordinanza resa il 24 novembre 2010 dal Consiglio di Stato in cui si rigetta l'appello del Ministero dell'Interno proposto contro l'ordinanza del TAR Sardegna. L’Organo Amministrativo Sardo, in precedenza, aveva già sospeso l'efficacia del decreto con cui il Questore di Sassari rigettava la richiesta di licenza ex art. 88 TULPS avanzata da un CED collegato con il bookmaker austriaco Goldbet.<br />Il Supremo Tribunale della Giustizia Amministrativa afferma espressamente che l'autorizzazione di pubblica sicurezza prevista dall'art. 88 TULPS può essere negata solo se il richiedente non presenta i requisiti soggettivi di moralità ed incensuratezza previsti dalla norma, “mentre il rifiuto fondato sulla mera mancanza del titolo presupposto -come nel caso in esame -risulta illegittimo perché in contrasto con i principi comunitari”.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 23:04:47 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?ordinanza-consiglio-di-stato-5365-del-24-11-10</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'avv. Ripamonti replica a Stanley]]></title>
			<author><![CDATA[Giochi&Giochi]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yt1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Riteniamo doveroso ospitare l'intervento dell'Avvocato Marco Ripamonti in risposta alle sarcastiche affermazioni del book anglo-maltese Stanleybet: &quot;valoroso avvocato Ripamonti...esperto di Videopoker e formatosi sulla materia delle scommesse sugli storici provvedimenti riguardanti Stanley&quot;.<br />Per riferimento rimandiamo all'articolo in questione:<br /><br /><a href="http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=57044" class="imCssLink">http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=57044</a><br /><br />e alla nostra replica sulla stessa testata:<br /><br /><a href="http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=57048" class="imCssLink">http://www.giocoegiochi.com/index.php?id=57048</a><br /><br />[NdR]<br /><br />L'avv. Ripamonti replica a Stanley<br /><br />In Personaggi<br />martedì 19 aprile 2011 - 17:12:11<br /><br />(Jamma) Ho preso atto di quanto Stanley abbia divulgato ieri e sono rimasto alquanto sorpreso, ma anche dispiaciuto e deluso, per il nervosismo ed i toni offensivi che emergono e che, a mio avviso, costituiscono una vera e propria caduta di stile da parte di una Società che, personalmente, ho sempre molto apprezzato per diversi profili, non ultimo un certo ed inconfondibile british style.Toni offensivi che, gratuitamente e ingiustificatamente, vengono poi utilizzati anche all'indirizzo della mia persona.<br />Non è mio costume alzare i toni delle polemiche, ma non è neanche mio solito sottrarmi alle repliche. E quindi replicherò, ma con pacatezza e compostezza, in particolare agli attacchi personali. Ma, voglio augurarmi, senza accrescere i toni di una inutile polemica, ma anzi lanciando, se possibile, spunti di riflessione.<br />Quanto alla giurisprudenza formatasi sul caso Stanley certamente non posso che riconoscere - come ho già fatto con piacere in altre occasioni, anche nel ruolo di relatore in diversi convegni - i grandi meriti di questo bookmaker e dei suoi patrocinatori, che hanno contribuito all'affermazione di importanti principi anche e soprattutto a livello europeo.<br />Comprendo che quando si sia abituati a primeggiare possa infastidire la concorrenza che avanza, succede anche tra avvocati; ma con altrettanta franchezza, debbo precisare che i principi giuridici valgono per tutti e che i numerosissimi riesami accolti relativamente al caso Goldbet, sulla base anche e soprattutto di argomenti totalmente estranei alla posizione ed alla giurisprudenza Stanley, ne costituiscono una chiara evidenza.<br />Non posso, in proposito, non sottolineare come numerosi Tribunali italiani, sia in sede amministrativa, che penale, abbiano condiviso appieno le tesi presentate dal sottoscritto e dai colleghi che autorevolmente sono impegnati in sede amministrativa nell'assistenza dei malcapitati titolari di Ced attinti da rispettivi procedimenti. Anche il Consiglio di Stato, recentemente, si è espresso favorevolmente, seppure in sede cautelare. Tali tesi sono anche basate sulla serietà dell'Ordinamento Austriaco e sulla sua similitudine a quello Italiano, anche con riferimento a obiettivi di salvaguardia dei consumatori e di tutela della sicurezza. Non è certo questa la sede per elencare tutti i Tribunali che si sono occupati favorevolmente del caso Goldbet, a fronte di casi opposti davvero isolati, ma posso assicurare che sono davvero molti e con ordinanze assai significative, che nulla hanno a che vedere con Stanley. Insomma, ormai anche per Goldbet si è formata una giurisprudenza propria e, personalmente, mai in un mio riesame ho prodotto ordinanze di riesame riguardanti Stanley. Del resto, anche per Goldbet è stata sollevata una questione pregiudiziale ai sensi dell'art.234 TUE relativamente al bando Bersani e, poi, sono ormai diversi i Tribunali che, con convinzione e a prescindere dalla Corte di Cassazione, hanno individuato in Goldbet il soggetto maggiormente leso proprio per via della ritenuta partecipazione alla gara stessa. E ciò è frutto di tesi in gran parte diverse da quelle avanzate da Stanley.<br />Ma, ripeto, non è questa la sede per entrare in una diatriba comparativa sui numeri della giurisprudenza e su chi sia maggiormente danneggiato dagli effetti del bando; e tantomeno reputo questa la sede appropriata per confutare gli argomenti che sono stati sollevati nei confronti di Goldbet e della sua compagine societaria con toni francamente eccessivi e fuori luogo. Non si può parlare con tale non consentita disinvoltura di &quot;crimini&quot; in assenza di sentenze di condanna.<br />Ma ci saranno le sedi opportune per risolvere tali questioni.<br />Per quanto riguarda, poi, la mia personale formazione in materia, cui la Società Stanley ha voluto fare singolare riferimento, dopo venti anni di professione sono nella condizione di poter valutare come un vero e proprio valore aggiunto disporre anche di una certa conoscenza dell'evoluzione della materia del gioco (anche e soprattutto) di Stato a mezzo di apparecchi da intrattenimento (e cioè i tanto bistrattati videopoker, slot, vlt). Conoscenza, questa, che nei procedimenti in materia di raccolta di scommesse mi ha reso possibile, oltre al resto, ovviamente, proporre efficaci spunti di riflessione, anche dal punto di vista comparativo, fondati ad esempio sull'atteggiamento dello Stato Italiano (in materia di New Slot, Vlt, azzardo, alea programmata, percentuali di vincite, statistiche, concessionari, oneri ed obblighi, dipendenza dal gioco di Stato, pubblicità, ecc.) che, altrimenti, non sarei stato in grado di formulare. Spunti, questi, che sovente, debbo dire, si sono mostrati assai efficaci, come ad esempio nella prima fase dell'ormai datato &quot;caso Astrabet&quot; (ricorso d'urgenza presentato dinanzi al Tribunale di Roma) avverso i provvedimenti di oscuramento dei siti. Occasione in cui si parlò anche di slot machine (le comma 6) e della importante novità che andavano a rappresentare nell'Ordinamento Italiano a seguito della legge 289/2002. E che dire, poi, della disapplicazione dell'art.110 Tulps perchè in contrasto con la Direttiva 98/34 CE, disposta da diversi Tribunali? In quelle pronunce, al di là del dato tecnico, si celano importanti spunti, rilevanti anche in tema di raccolta di scommesse. Insomma, tutto ciò grazie anche all'umile esperienza dei videopoker. Materia, questa, che con passione continuo, peraltro, a praticare nei Tribunali.<br />Peccato che i bookmakers in ambito UE, anzichè collaborare e adottare linee compatibili e condivise, siano in conflitto. Non lo ritengo un atteggiamento costruttivo, ma pare proprio che ci sia sempre chi ritenga di essere più valoroso degli altri e si ostini a tutti i costi a continuare a volerlo essere.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:59:53 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?l-avv--ripamonti-replica-a-stanley</link>
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			<title><![CDATA[CTD E CED, CHI È SENZA CONTRATTO SCAGLI LA PRIMA PIETRA. E GLI ALTRI?]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_je2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">CTD e CED, chi è senza contratto scagli la prima pietra. e gli altri? Lo scorso 15 marzo la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 10.363, ha respinto il ricorso di un intermediario che aveva raccolto, senza autorizzazione o licenza art. 88 Tulps, scommesse su eventi sportivi in favore della concessionaria Coni, Gi.lu.pi. s.a.s. e della concessionaria austriaca Star price. Nel ricorso gli avvocati difensori avevano invocato il famigerato contrasto con la normativa europea. La Corte ha respinto il ricorso, ma la sentenza è ugualmente decisiva perché fa luce sui presupposti secondo cui il giudice nazionale può giungere a disapplicare la normativa interna.<br /><br />Nel caso in oggetto, infatti, &quot;non vi era prova né dell'esistenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero, né del fatto che l'imputato avesse richiesto l'autorizzazione ad operare per via telematica&quot;. Come dire che l'assenza di un rapporto contrattuale con l'operatore estero priva l'imputato &quot;della possibilità di far valere l'efficacia dell'eventuale concessione che detto operatore abbia ottenuto nel Paese membro e che potrebbe produrre effetti legittimanti in favore dell'agente delegato in territorio italiano&quot;.<br /><br />Insomma anche se per AAMS gli operatori esteri continunano a essere bollati come illegali, la visione degli organismi costituzionali del nostro paese sembra disegnare uno scenario un pò diverso e se non altro più complesso, proprio perchè bisogna fare i conti col diritto comunitario. A tal punto che basta essere in possesso di regolare contratto di lavoro con un operatore straniero per avere le basi su cui fondare un eventuale ricorso di dissequestro che, come si sa, il più delle volte, viene accolto.<br /><br />Sulla delicata vicenda, come noto, sono intervenuti, a più riprese, la Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, la Corte di Giustizia e la Corte costituzionale (leggi qui). Oggi la giurisprudenza di legittimità si è uniformata all'insegnamento espresso dalla Corte di Giustizia e dalla Corte costituzionale. E cioè che una normativa nazionale contenenti divieti costituisce una restrizione alla libertà di stabilimenti e di prestazione servizi. Tanto che pure la Cassazione ha in seguito affermato che non possono applicarsi sanzioni a persone indagate per aver svolto senza autorizzazione raccolta di scommesse per conto di società che non hanno potuto partecipare al bando di gara per l'aggiudicazione delle concessioni (è la tesi sostenuta da Stanley).<br /><br />Tempi duri per i &quot;peccatori&quot; di CED e ctd. Per essere indifendibili bisogna dimostrare di non esser stati discriminati dalla normativa italiana e non possedere nemmeno un contratto per il bookmaker estero per il quale si lavora. Un'impresa anche per i più &quot;spericolati&quot;.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:57:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[SPECIALE MANOVRA CORRETTIVA 2011. Tutte le novità in materia di giochi ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Leggi"><![CDATA[Leggi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_pq2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Bando gara per le slot entro il 30 di settembre. 100 euro per ogni apparecchio; minimo 7 massimo 14 VLT ogni 100 slot<br /><br />(Jamma) Molte le disposizioni contenute nel testo della Manovra Correttiva 2001 che a breve inizierà il suo iter alle Camere. <br /><br />Sanzioni più alte su irregolarità apparecchi da intrattenimento <br /><br />E' in arrivo nella manovra trasmessa oggi al Quirinale una stretta anti-evasione sugli apparecchi da gioco. Raddoppia l'importo forfetario sul prelievo unico erariale sulle new slot: una macchina scollegata dalla rete dei Monopoli di Stato, si legge all'articolo 24, non paga più &quot;dal 124 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000&quot;, ma &quot;dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico, con un minimo di euro 5.000&quot;. Inoltre, per le macchine con dati non leggibili o alterati, l'importo forfetario &quot;è aumentato del cento per cento&quot;.<br /><br />Bando gara per le slot entro il 30 di settembre. 100 euro per ogni apparecchio; minimo 7 massimo 14 VLT ogni 100 slot<br /><br />Entro il 30 settembre 2011 AAMS - secondo quanto previsto dalla manovra estiva appena comunicata a Napolitano - avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito automatico, prevedendo:<br /><br />a) l’affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull’accertamento dei requisiti definiti dall’Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonché quelli già richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all’installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di<br />cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti già concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali già acquisite, senza soluzioni di continuità. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT già autorizzato nei limiti e con le modalità di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014;<br /><br />b) la durata delle autorizzazioni all’installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio<br />decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.<br /><br />Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprietà dell’apparecchio è di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest’ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.<br /><br />Sanzioni pesanti per chi consente l'accesso al gioco da parte di minori<br /><br />Cambiano le sanzioni in materia di divieto di gioco ai minori. Se fino ad oggi il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 e con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco fino a quindici giorni, con l'entrata in vigore delle nuove norme il “Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.<br /><br />Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni. Per verificare l'età del giocatore potrà essere richiesta l' esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative è disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa.<br />Se la violazione riguarda l'utilizzo delle slot il trasgressore è sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall’elenco degli operatori del gioco di cui all’articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.<br />I concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l’esecuzione della relativa prestazione è sospesa per il corrispondente periodo di<br />sospensione dall’elenco. Nell’ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o, comunque, un ente collettivo, le disposizioni previste si applicano alla società, associazione o all’ente e il rappresentante legale della società, associazione o ente collettivo è obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.<br /><br />I requisiti per accedere ai bandi di gara <br /><br />Per le società di capitali concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal normativa vigente deve riferirsi non solo ai legali rappresentanti delle società che partecipano a qualunque bando di gara che verrà indetto dopo l'entrata in vigore delle nuove norme “ma anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell’ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell’organo di amministrazione della<br />società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.<br />Non può inoltre partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il rilascio o rinnovo di<br />concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche<br />indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.<br />I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line,<br />dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta l’esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all’aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le concessioni in corso questa dichiarazione è richiesta in sede di rinnovo.<br /><br />Mille nuove concessioni per il poker 'terrestre'<br /><br />&quot;Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo&quot;. Questo quanto riportato nell'articolo 24 (comma 34) riguardante le &quot;Norme in materia di gioco&quot; contenute nella Manovra fiscale voluta dal Ministro Tremonti. &quot;Con il medesimo provvedimento sono altresì determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco è stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o più procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o più giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente più elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.&quot;.<br /><br />Controlli automatizzati da parte di Aams<br /><br />Saranno iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo le somme che risulteranno dovute a titolo di imposta unica in seguito ai controlli automatizzati realizzati dall'AAMS. Lo stabilisce la manovra trasmessa oggi al Quirinale. L'AAMS, si legge all'articolo 24, procede &quot;alla liquidazione dell'imposta unica dovuta&quot;e &quot;al controllo della tempestività e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi&quot; sulla base delle informazioni presenti nella banca dati del Ministero dell'Economia. Se dovessero esserci omissioni o carenze nei versamenti, verranno comunicato al concessionario che può &quot;fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione&quot;. Tuttavia, &quot;se vi è pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti&quot;. L'iscrizione a ruolo non verrà eseguita se, entro i 30 giorni dalla comunicazione, il concessionario pagherà le somme dovute. Le cartelle di pagamento saranno notificate entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per cui è dovuta l'imposta unica e, se il concessionario non dovesse pagare, l'AAMS &quot;procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l’importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell’eventuale credito residuo&quot;fermo restando &quot;l’obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione&quot;.<br /><br />I dipendenti di Aams operano in qualità di agenti tributari <br /><br />Spetterà agli uomini dell'AAMS, in &quot;qualità di agenti di polizia tributaria&quot;, vigilare sulle &quot;eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d’imposta&quot;, accertare e liquidare le imposte o maggiori imposte dovute, e controllare &quot;l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro&quot;. Lo stabilisce la manovra approvata venerdì dal Consiglio dei ministri, in cui si specifica che &quot;a competenza è dell’ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui è stata commessa la violazione o è stato compiuto l’atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore Generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attività è attribuita agli uffici centrali&quot;. A questi compiti gli uffici dell'AAMS adempieranno &quot;con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente&quot;.<br /><br />Carte di credito e gioco on line. Si introduce il modello 'Stati Uniti' ' <br /><br />&quot;Al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma è dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.<br /><br />Previste modifiche al gioco Win for Life<br /><br />Per quanto riguarda i Giochi numerici a totalizzatore nazionale (SuperEnalotto-Win for Life) la Manovra prevede che &quot;il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Amministrazione Autonoma del Monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni: a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta; b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta; c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato &quot;si vince tutto superenalotto&quot;.<br /><br />Lotto, prevista anche l'introduzione di ulteriori forme di gioco<br /><br />La Manovra finanziaria (comma 39, art. 24) propone anche innovazioni da apportare al Gioco del Lotto come ad esempio: la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito con modificazione dalla delle 2 dicembre 2005, n. 248); l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:53:27 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?speciale-manovra-correttiva-2011--tutte-le-novita-in-materia-di-giochi-</link>
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			<title><![CDATA[EGBA "FRANCIA FACCIA SCELTA COERENTE"]]></title>
			<author><![CDATA[Agicos]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_iq9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Dopo la sentenza della Corte di giustizia europea occorrerà &quot;scegliere tra un monopolio che sostenga politiche effettivamente progettate per ridurre le occasioni di gioco, o un mercato ben regolamentato in cui anche gli altri operatori comunitari possano fornire i loro servizi&quot;<br /><br />L’EGBA (European Gaming and Betting Association) ha accolto con favore la decisione odierna della Corte di giustizia dell'Unione europea (CJEU), che ha stabilito ancora una volta che l’esistenza di un monopolio si giustifica solamente in virtù del riconoscimento effettivo dell’esistenza di problemi di dipendenza da gioco combinato ad un elevato grado di tutela dei consumatori. La sentenza si riferisce in particolare alla legislazione francese, introdotta nel maggio 2010: i giudici nazionali dovranno valutare l'approccio coerente e sistematico della normativa francese per quanto riguarda l'intero settore delle scommesse ippiche online e offline. Sigrid Ligne, Segretario Generale della EGBA ha affermato che “la sentenza di oggi conferma che gli Stati membri devono scegliere tra un monopolio che sostenga politiche effettivamente progettate per ridurre le occasioni di gioco, o un mercato ben regolamentato in cui anche gli altri operatori comunitari possano fornire i loro servizi. Si tratta evidentemente di una scelta di coerenza”.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:52:12 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?egba--francia-faccia-scelta-coerente-</link>
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			<title><![CDATA[Corte Europea: 'Un monopolio di scommesse ippiche fuori ippodromo può essere giustificato se persegue in modo coerente e sistema]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_yh9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Un monopolio di scommesse ippiche fuori ippodromo può essere giustificato se persegue in modo coerente e sistematico l’obiettivo di lotta ai pericoli connessi al gioco d’azzardo. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia con la sentenza emessa oggi in merito alla causa Zetulf/Francia.<br />Il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi costituito da tale monopolio deve essere valutato in relazione a tutti i canali di commercializzazione di dette scommesse<br /><br />La normativa francese conferisce al Groupement d’intérêt économique (consorzio) Pari Mutuel Urbain (PMU) il monopolio per la gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo.<br />Nel luglio 2005 la Zeturf Ltd, una società di diritto maltese che offre servizi di scommesse ippiche tramite Internet, ha chiesto alle autorità francesi di abrogare la suddetta normativa. La Zeturf fruisce di una licenzaIl pregiudizio alla libera prestazione dei servizi costituito da tale monopolio deve essere valutato in relazione a tutti i canali di commercializzazione di dette scommesse<br /><br />La normativa francese conferisce al Groupement d’intérêt économique (consorzio) Pari Mutuel Urbain (PMU) il monopolio per la gestione delle scommesse ippiche fuori ippodromo.<br />Nel luglio 2005 la Zeturf Ltd, una società di diritto maltese che offre servizi di scommesse ippiche tramite Internet, ha chiesto alle autorità francesi di abrogare la suddetta normativa. La Zeturf fruisce di una licenza<br />rilasciata dall'autorità maltese di regolamentazione dei giochi di azzardo e propone, segnatamente, scommesse sulle corse di cavalli francesi a partire dal proprio sito Internet.<br />Il Conseil d’Etat (Francia), investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia se l'ostacolo alla libera prestazione dei servizi posto dalla normativa francese in materia di scommesse ippiche sia giustificato. Occorre altresì chiarire se la giustificazione del pregiudizio alla libera prestazione dei servizi debba essere valutato unicamente sotto il profilo delle restrizioni all'offerta delle scommesse ippiche on line o dell'intero settore delle scommesse ippiche, indipendentemente dalla forma con cui esse vengono proposte e sono accessibili ai giocatori.<br />Con la sentenza odierna, la Corte rammenta che, in linea di principio, gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Come la Corte ha riconosciuto nella propria giurisprudenza, uno Stato membro che intenda assicurare un livello particolarmente elevato di tutela dei consumatori nel settore del gioco d’azzardo può legittimamente ritenere che solo la concessione di diritti esclusivi ad un organismo unico soggetto ad uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche consenta di controllare i rischi connessi a tale settore e di perseguire gli obiettivi di prevenire l’induzione a spese eccessive collegate al gioco e di contrastare la dipendenza da esso in modo sufficientemente efficace.<br />A questo riguardo la Corte fornisce due precisazioni in ordine alla verifica degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale e al controllo effettivamente esercitato dai poteri pubblici sul PMU.<br />Per quanto attiene agli obiettivi, la Corte, sulla scorta delle informazioni fornitele, rileva che la normativa francese ne persegue in particolare due: da un lato, la lotta alla frode ed al riciclaggio di denaro sporco nel settore delle scommesse ippiche e, dall'altro, la tutela dell'ordine sociale con riferimento agli effetti del gioco d'azzardo sugli individui e sulla società. Tali obiettivi possono giustificare, in linea di principio, ostacoli alla libera prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo. Tuttavia, l'instaurazione di una misura tanto restrittiva come un monopolio può essere giustificata unicamente dal fine di assicurare un livello di tutela particolarmente elevato rispetto a tali obiettivi. Conseguentemente, spetterà al giudice nazionale verificare che, all'epoca dei fatti, le autorità nazionali mirassero realmente a garantire un siffatto livello di tutela particolarmente elevato e che, rispetto a tale livello di tutela perseguito, l'instaurazione di un monopolio fosse necessaria.<br />Per quanto concerne il controllo sulle attività del PMU, la Corte rileva che sembra che sussista un controllo statale particolarmente stretto sull'organizzazione delle scommesse ippiche in Francia. Infatti, lo Stato francese esercita un controllo diretto sul funzionamento dell'operatore esclusivo, sull'organizzazione degli eventi su cui le scommesse sono effettuate, sui tipi di scommesse autorizzate e sui loro canali di distribuzione, ivi compresa la proporzione delle vincite rispetto alle puntate, nonché sullo svolgimento e sulla vigilanza delle attività regolamentate.<br />Tuttavia, la Corte ricorda che una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione degli obiettivi invocati – lotta alle attività criminali e fraudolente e tutela dell’ordine sociale – solo se risponde realmente all’intento di conseguirlo in modo coerente e sistematico. Spetta pertanto al giudice nazionale verificare, segnatamente in base all'evoluzione del mercato dei giochi di azzardo in Francia, se i controlli statali sulle attività del PMU siano effettivamente attuati perseguendo in modo coerente e sistematico il conseguimento degli obiettivi ai quali mira l’instaurazione dal sistema di esclusiva a favore del PMU.<br />Quanto alla questione se il mercato delle scommesse ippiche on line possa essere considerato distinto dal settore delle scommesse in generale, la Corte rammenta che Internet costituisce semplicemente un canale di offerta di giochi di azzardo. Il mercato delle scommesse ippiche quindi, in linea di principio, dovrebbe essere considerato nel suo insieme, indipendentemente dalla questione se le scommesse siano proposte attraverso i canali tradizionali (mediante vere e proprie ricevitorie) ovvero tramite Internet. Pertanto, il giudice nazionale dovrebbe analizzare un’eventuale restrizione all'attività di raccolta di scommesse, a prescindere dal supporto attraverso cui queste vengano effettuate.<br />In proposito la Corte ha già avuto modo di sottolineare talune particolarità connesse all’offerta di giochi d’azzardo via Internet. Essa ha così osservato in particolare che, in considerazione dell’assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l’operatore, i giochi d’azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente e di maggiore entità rispetto ai mercati tradizionali di tali giochi per quanto attiene ad eventuali frodi commesse dagli operatori nei confronti dei consumatori. Del resto, la facilità tutta particolare e la permanenza dell’accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall’isolamento del giocatore, dall’anonimato e da un’assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest’ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano.<br />La Corte dichiara pertanto che, per valutare il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi da parte di un sistema che crea un regime di esclusiva per l’organizzazione delle scommesse ippiche, i giudici nazionali devono tener conto del complesso dei canali di commercializzazione di tali scommesse, a meno che il ricorso a Internet non abbia l'effetto di aggravare i rischi connessi ai giochi di azzardo al di là di quelli che esistono rispetto ai giochi commercializzati tramite canali tradizionali.<br />Pertanto, in presenza di una normativa nazionale come quella in vigore all’epoca dei fatti, che si applica in egual modo all'offerta di scommesse on line e a quella effettuata mediante canali tradizionali, e in merito alla quale il legislatore nazionale non ha ritenuto necessario distinguere tra i diversi canali di commercializzazione, il pregiudizio alla libera prestazione dei servizi deve essere valutato dal punto di vista delle restrizioni arrecate a tutto il settore interessato.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:50:50 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?corte-europea---un-monopolio-di-scommesse-ippiche-fuori-ippodromo-puo-essere-giustificato-se-persegue-in-modo-coerente-e-sistema</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tutela dei minori: prioritaria anche per la redazione del Libro Verde]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_gq2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Il commissario al Mercato Interno, Michel Barnier è intervenuto oggi in merito all'interrogazione parlamentare presentata da Diogo Feio, deputato del Partito popolare Europeo che aveva chiesto alla Commissione di sapere quale fosse l'obiettivo realedella consultazione avviata con il Libro Verde. “Il gioco d’azzardo on line – aveva osservato Feio - mette in rilievo diverse questioni, non solo legate alla tutela dei consumatori ma anche a quella dei soggetti più vulnerabili, in particolare quella dell’accesso dei minori”.<br />Barnier, nella risposta fornita a nome della Commissione al deputato, ha affermato che con la pubblicazione del Libro Verde, si intende raccogliere più informazioni possibili per poter intervenire sulle varie problematiche relative al settore dei giochi d'azzardo nel Mercato Interno.<br />“La consultazione vuole raccogliere le opinioni di tutti i soggetti interessati ed esaminare tutti gli aspetti esistenti prima di trarre qualsiasi conclusione sugli interventi possibili e sulle modalità di azione da parte della Commissione. - ha specificato Barnier - L'Unione europea condivide l'opinione che lo sviluppo dei giochi d'azzardo on line solleva un numero importante di questioni relative alla protezione del consumatore e dei soggetti più vulnerabili, come quello della possibile necessità di garantire una migliore protezione ai gruppo più deboli. La consultazione mira appunto a raccogliere le informazioni sulla necessità e sui mezzi utili per proteggere soprattutto i minori e altri gruppi di cittadini vulnerabili. Le risposte alla consultazione, - ha concluso - provenienti dai vari Stati membri e soggetti interessati , verranno pubblicati in internet”.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:46:08 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?tutela-dei-minori--prioritaria-anche-per-la-redazione-del-libro-verde</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE: INTERROGAZIONE SU SCOMMESSE ILLEGALI]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_of4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">L'europarlamentare Georgios Papanikolaou (PPE) chiede alla Commissione Europea concrete iniziative finalizzate ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di lotta alle scommesse illegali e al riciclaggio di denaro<br /><br />L'europarlamentare Georgios Papanikolaou (PPE) ha presentato alla Commissione Europea una interrogazione con richiesta di risposta scritta relativa alle scommesse on-line illegali e al riciclaggio di denaro. &quot;Dalle conclusioni del Consiglio &quot;Istruzione, gioventù, cultura e sport&quot; tenutosi venerdì 20 maggio 2011 e incentrato sulle scommesse on-line e su quelle illegali - si legge nel testo dell'interrogazione - è emerso che i Ministri competenti considerano le scommesse illegali una grave minaccia sociale direttamente legata al riciclaggio di denaro. La lotta a tale fenomeno risulta difficile a causa delle differenze tra le legislazioni nazionali. Alla luce di quanto sopra, l'interrogante invita la Commissione a rispondere ai seguenti interrogativi: nella misura in cui le competenze dell'UE in materia di sport sono state notevolmente rafforzate con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è lecito attendersi che la Commissione intraprenda un'iniziativa concreta finalizzata ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di lotta alle scommesse illegali e al riciclaggio di denaro? È la Commissione consapevole dell'estensione del fenomeno delle scommesse illegali nell'UE? Quali sono gli elementi a sua disposizione in materia di riciclaggio di denaro attraverso le scommesse?&quot;.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:42:04 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?ue--interrogazione-su-scommesse-illegali</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[KHALID ALI (ESSA) "EDUCARE E' PREVENIRE"]]></title>
			<author><![CDATA[Agicos]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xp2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Esclusiva Agicos - Il segretario generale dell' European Sport Security Association (Essa): &quot;Le uniche persone che possono influenzare l'esito del gioco sono le persone coinvolte (giocatori, allenatori, funzionari) e hanno bisogno di essere educate&quot;<br /><br />&quot;La fonte del problema non è il mercato regolamentato o gli operatori autorizzati, ma piuttosto tutti coloro che possono direttamente influenzare il risultato di un gioco: giocatori, allenatori, funzionari&quot;. E' il commento amaro di Khalid Ali, segretario generale dell'European Sport Security Association (Essa), al recente scandalo scommesse nel calcio italiano. &quot;Purtroppo la corruzione esiste in ogni ambito della vita&quot; ha spiegato ad Agicos. Si punta tanto il dito sul calcio, ma qual è la situazione in altri sport? &quot;Nel 2010 abbiamo indagato su 58 match: il 43% erano partite di calcio, il 43% di tennis e il restante 14% riguardava altri sport. Delle 58 segnalazioni che abbiamo ricevuto, solo 4 sono state giudicate realmente sospette, e questa informazione è stata così passata al pertinente organo di governo dello sport&quot;. Il mercato italiano dei giochi si è imposto come modello per l'intera Europa, eppure non è riuscito ad evitare uno scandalo come quello dell'ultima inchiesta sul calcio-scommesse: &quot;La domanda che ci si deve porre è 'perché i giocatori truccano le partite?'. Ci potrebbero essere una serie di ragioni, una di queste potrebbe essere quella che i giocatori non vengono pagati bene. Ma i bassi salari non possono essere una scusa per la corruzione, si tratta piuttosto di un movente. L'educazione ha sicuramente un ruolo importante da svolgere in questo contesto: i giocatori vengono informati sulle conseguenze a cui incorrono in caso di match-fixing? Quindi, anche se l'Italia avesse il migliore modello del mondo per il gioco pubblico, la fonte del problema non è quello regolamentato o gli operatori autorizzati, ma piuttosto tutti coloro che possono direttamente influenzare il risultato di un gioco&quot;. In questo senso, l'Essa ripropone il suo ruolo nella formazione di una &quot;cultura&quot; della legalità: &quot;Abbiamo un ruolo da svolgere nella lotta contro le partite truccate, ma tutti gli stakeholders devono lavorare insieme e fare la propria parte. Dopo tutto le uniche persone che possono influenzare l'esito del gioco sono le persone coinvolte (giocatori, allenatori, funzionari) e hanno bisogno di essere educate. Per questo motivo nel 2010 Essa ha avviato un programma di educazione per spiegare ai giocatori il loro ruolo e la loro responsabilità quando si tratta di scommesse sportive. Ora abbiamo bisogno di estendere questo tipo di programma a livello internazionale&quot;. Un problema, come ormai ampiamente riconosciuto, che ha assunto una dimensione globale: &quot;Nessuno ha una idea precisa di quanto grande sia il mercato illegale delle scommesse. Questo proprio per il suo carattere di mercato sotterraneo, senza alcuna trasparenza. L'Essa è stata creata appositamente per questo, ovvero per preservare l'integrità dello sport, prevenendo la manipolazione dei risultati correlata alle scommesse clandestine mediante un coordinamento di intelligence tra i principali bookmaker legali d'Europa per identificare, monitorare, tracciare e segnalare le scommesse sospette. Queste informazioni vengono poi inviate alle federazioni sportive competenti in modo che possano prendere tutti i provvedimenti del caso&quot;.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:38:05 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?khalid-ali--essa---educare-e--prevenire-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PREOCCUPAZIONE DELL'EGBA]]></title>
			<author><![CDATA[Gioco&Giochi]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_tt0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">LA PREOCCUPAZIONE DELL'EGBA E IL PUZZLE DEI PUNTO COM<br />la preoccupazione dell'egba e il puzzle dei punto com L'European gambling and Betting Association ha espresso preoccupazione perchè l'attuale frammentazione del mercato rende difficile che tutti i consumatori dell'Ue godano di un quadro coerente di prodotti regolamentati, sicuri e di alta qualità. Gli operatori riuniti nell'Egba ritengono che l'attuale &quot;patchwork&quot; legislativo sia poco compatibile con la natura transfrontaliera di internet e chiedono &quot;un severo intervento regolamentare&quot;. &quot;Ciò che ci aspettiamo è che la Commissione proponga un quadro normativo a livello comunitario per il gioco d'azzardo online, così come lo ha fatto per altri settori fortemente regolamentati, come le telecomunicazioni o prodotti farmaceutici. Purtroppo la Commissione non si pronuncia sulla necessità di norme Ue che combattano la crescente frammentazione del gioco interno attraverso il coordinamento di divieti e restrizioni nazionali&quot;. D'altra parte non si recupera sommerso se non si regolamentano i vari mercati regionali che, come in un puzzle, tolgono terreno al punto com.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:36:20 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?preoccupazione-dell-egba</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CODICE TRIBUTO IN F24 PER BOOK ESTERI]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ab0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">AGICOSCOMMESSE) - Roma, 25 Febbraio 2011 - Ore 14,53 - SCOMMESSE: AGENZIA ENTRATE ISTITUISCE CODICI TRIBUTO PER CENTRI NON AUTORIZZATI. SI USERA' IL MODELLO F24<br /><br />L'Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 23/E del 24 febbraio, i codici tributo per assoggettare a imposizione fiscale anche i centri scommesse collegati ai bookmaker esteri, che operano senza concessione. Le imposte dovranno essere versate su scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, concorsi pronostici, giochi di abilità; verrà utilizzato il modello di pagamento F24 Accise. I codici sono stati creati per adempiere alle norme che le Legge di Stabilità ha dettato per contrastare il gioco illegale e tutelare giocatori e minori. Aams ha comunicato l'elenco dei codici tributo per il cui utilizzo è necessario inserire il relativo Codice Concessione Monopoli nel campo &quot;codice identificativo&quot; del modello F24-Accise. Per tali Codici Concessione è previsto un range di caratteri numerici da &quot;000001&quot; a &quot;999999&quot;. Nel campo &quot;codice identificativo&quot; il contribuente in possesso di Codice di Concessione Monopoli dovrà indicare un numero di 6 cifre, inserendo a sinistra gli zeri non significativi sino a completo riempimento della lunghezza del campo. Ad esempio, per il numero di concessione: 1234, occorrerà inserire &quot;001234&quot;. Nel caso, invece, in cui il contribuente non sia in possesso del Codice Concessione Monopoli, dovrà comunque compilare il campo &quot;codice identificativo&quot; con la modalità &quot;999999&quot;. Tra i nuovi codici istituiti, anche quello per le giocate simulate, ovvero le vincite che a fine anno i gestori simulano per abbattere le somme dovute all'Erario (la sanzione è pari alla vincita); quello per il versamento dell'imposta aggiuntiva sulle scommesse nel caso in cui il payout sia inferiore all'80 per cento; le sanzioni per il mancato rispetto del divieto di gioco minorile. E ancora, i codici per le norme sul contingentamento delle NewSlot, e quelli per l'istituzione dell'albo dei gestori. L'elenco dei codici può essere scaricato al seguente link.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:34:13 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?codice-tributo-in-f24-per-book-esteri</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ACOGI INVITATA ALLA CONFERENZA STAMPA “GoldBet nella giurisprudenza italiana” - Interpretazioni e contrasti]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ui9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">GoldBet ha ottenuto numerose e importanti pronunce positive in sede penale e amministrativa in tutta Italia. Tuttavia a Taranto e Lecce la situazione sembra essere molto diversa, anche per altri book che operano come &quot;CED&quot;.<br />La società austriaca ha pertanto deciso di indire una conferenza stampa per spiegare i dubbi di legittimità del Bando Bersani, di come la legge di stabilità prevedendo forti imposizioni fiscali ai CED, ne riconosca l'operato ma allo stesso tempo ne prevede la chiusura. Infine sarà data un'interpretazione giurisprudenziale alle ultime decisioni del Tar Lecce che hanno sovvertito il precedente orientamento dello stesso organo giudicante.<br /><br />DI SEGUITO I DETTAGLI DELLA CONFERENZA STAMPA:<br />Venerdì 25 marzo, ore 11.30<br />Ristorante “Al Gambero”, Vico del ponte 2, Taranto<br /><br />“GoldBet nella giurisprudenza italiana”: Interpretazioni e contrasti<br /><br />Interverranno avv. Marco Ripamonti (esperto di gaming e difensore CED GoldBet), Luca Pappalardo (Presidente ACOGI), avv. Vincenzo Matera (esperto di gaming e legislazione amministrativa)<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:12:20 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?acogi-invitata-alla-conferenza-stampa--goldbet-nella-giurisprudenza-italiana----interpretazioni-e-contrasti</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[S.MARINO CONTRO SISAL-SNAI-LOTTOMATICA]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_fk8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Gli imprenditori di San Marino si scagliano contro Sisal, Snai e Lottomatica che opererebbero &quot;senza vincoli&quot; nel territorio<br /><br />Gli imprenditori della Repubblica di San Marino contro Sisal, Snai e Lottomatica, che opererebbero &quot;senza vincoli&quot; nel territorio sammarinese. Per la Osla (Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori), &quot;l'Italia bara con la presenza sul Titano dei suoi giochi e lotterie, che drenano entrate all'erario della piccola Repubblica, senza un controllo diretto da parte di chi, l'ente di Stato dei Giochi sammarinese, per legge regola il settore&quot;. &quot;A San Marino - continua l'Osla - l'unica società privata a maggioranza pubblica concessionaria dei giochi è la Giochi del Titano Spa, quindi è impensabile che società italiane come Sisal, Snai e Lottomatica operino senza vincoli in territorio sammarinese. Ancor di più in un momento di crisi socioeconomica senza pari. Per cui occorre eliminare le zone d'ombra&quot;. Per l'Osla - come riporta l'AdnKronos - l'applicazione dell'autorità di monopolio sui giochi nella Repubblica di San Marino fornirebbe &quot;i presupposti per recuperare entrate importanti&quot;. Allora, continua l'associazione, &quot;occorre regolamentare queste società italiane, imponendo un'aliquota sulle giocate, altrimenti restano soggette al pagamento al solo Erario italiano delle diverse incidenze di prelievo che distinguono la raccolta di ogni gioco: dal SuperEnalotto il 53,6% e dal Win for Life il 23,27%&quot;. Osla &quot;chiede se i soggetti italiani che operano sul Titano sono autorizzati a farlo per ogni singolo gioco e, in termini fiscali, se sono stati sottoscritti accordi internazionali o di cooperazione. Dunque come viene applicata la rinnovata imposta speciale erariale sammarinese su tutti i giochi, dato che in Repubblica ci sono numerosi punti vendita italiani che fanno raccolta e non riconoscono nulla all'erario sammarinese&quot;. L'Osla chiede, in pratica, il &quot;recupero di parte delle entrate erariali di gioco italiane realizzate a San Marino; la creazione attraverso la concessionaria (Giochi del Titano Spa) dei giochi di maggiore diffusione, dove la gestione fiscale e le conseguenti entrate restano alla Repubblica di San Marino, prevedendo un aggio maggiore alle ricevitorie - concessionarie; l'applicazione del principio di reciprocità sui giochi tra Italia e San Marino; vincolare le entrate dei giochi all'investimento nelle infrastrutture, nello sviluppo economico, nell'attrazione turistica e commerciale, nella ricerca scientifica e tecnologica, nella formazione avanzata internazionale dei giovani e nelle iniziative sociali e di welfare&quot;. &quot;Occorre quindi consapevolezza - conclude l'Osla - e rilevare l'ammontare della raccolta di gioco italiana e estera sul territorio sammarinese, così come stimare quella di gambling e poker online. San Marino dovrebbe infine dotarsi di un'autorità di controllo ed essere in grado di oscurare quei siti di gioco online che provengono da Paesi che non hanno stipulato alcun accordo in materia con la Repubblica di San Marino&quot;.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:10:35 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?s-marino-contro-sisal-snai-lottomatica</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gratta e Vinci alle Poste, tafferuglio in un ufficio di Velletri ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bx6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Troppi servizi, niente servizi. L'offerta delle Poste Italiane sta andando oltre il suo stesso compito, a discapito delle normali procedure. All'ufficio centrale di Velletri, ennesimo tafferuglio sabato mattina per la lungaggine agli sportelli a causa del &quot;Gratta e Vinci&quot;.Una cittadina esasperata e forse non più in vena di prestarsi al gioco del &quot;qui si vende tutto&quot;, ha alzato la voce e anche un po' di polvere. Ha fatto notare che era lì per un servizio postale e non per finire in coda come potenziale acquirente di un mercatino in continua espansione. Non se la prendeva con gli impiegati, ci teneva a precisare l'utente, ma con un sistema che non rispetta ruoli e funzioni e dà la precedenza ad attività marginali e molto discutibili a scapito della qualità e della dignità del servizio. Una delle impiegate occupate a fare conteggi relativi a una serie di pacchi di &quot;Gratta e Vinci&quot;, le ha ribattuto: «Stiamo facendo il nostro lavoro, basta non rubare!». Al che la cittadina piuttosto incavolata ha chiesto del Direttore, il Direttore naturalmente è in ferie, e si è presentato il vice, chiaramente in difesa, e alle rimostranze dell'utente sulla liceità di trascurare i servizi ordinari a vantaggio della promozione del gioco d'azzardo a chi sta lì magari per pagare con difficoltà la bolletta del gas, così ha rilanciato: «Qui si gratta e si vince, e fra poco ci vendiamo pure i pomodori!». E il popolo? Il popolo tace, mentre se ne sta in piedi ad aspettare il suo turno con la pazienza dei vinti, e l'area di vendita continua a mangiarsi lo spazio riservato alle sedie.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:08:24 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?gratta-e-vinci-alle-poste,-tafferuglio-in-un-ufficio-di-velletri-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LAURO, "SI DISCUTA RELAZIONE ANTIMAFIA"]]></title>
			<author><![CDATA[Agipronews]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Proposte_legislative"><![CDATA[Proposte legislative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_kq6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Per il sen. Del Pdl Lauro “è urgente che il Parlamento discuta le relazioni dell'antimafia sul gioco per pervenire a una commissione parlamentare d'inchiesta. Nell'attesa è necessario approvare delle misure urgenti per la tutela dei minori, per il contrasto alla pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse”<br /><br />&quot;Il mercato del gioco e, in particolare, quello del gioco d'azzardo, sia cd. legale o autorizzato, sia illegale, in mano alla criminalità organizzata, è, in Italia, in fortissima espansione (non meno di 100 miliardi di euro per il 2012), anche con riferimento al gioco d'azzardo online. Esso, di fronte alla sostanziale indifferenza delle istituzioni, dell'informazione e della pubblica opinione, sta producendo effetti devastanti sui redditi delle famiglie, sui soggetti meno abbienti e sulle categorie più deboli della società, giovani ed anziani, specie in una fase di recessione economica, nonché patologie, i cui costi umani e sociali, in futuro, saranno rilevanti.&quot; Con queste parole di denunzia, stamane, al Senato, il sen. Raffaele Lauro (PdL), membro della commissione antimafia e del comitato antiriciclaggio, ha illustrato un disegno di legge già presentato, recante &quot;Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse.&quot; &quot;Esiste, in molti casi - ha aggiunto Lauro - una continuità e una contiguità, ormai accertata dalle indagini della magistratura e dalle operazioni di polizia, tra il cd. gioco d'azzardo legale o autorizzato e quello illegale, in mano alla criminalità organizzata, che è ramificato su tutto il territorio nazionale, ma assume una valenza allarmante sui territori di tradizionale insediamento delle società criminali e dei circuiti malavitosi. Il sistema normativo, sanzionatorio e di controllo.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:06:10 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?lauro,--si-discuta-relazione-antimafia-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PROPOSTA IDV SU RINNOVO LICENZE]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Proposte_legislative"><![CDATA[Proposte legislative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lp6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Questa proposta è un importante passo verso una regolamentazione del settore delle scommesse ed in genrale del gaming.<br />L'auspicio è che possa essere recepita nel prossimo futuro dal legislatore [NdR]<br /><br />Giochi. I termini per il rinnovo delle concessioni al centro di una risoluzione dell’Idv<br /><br />In Politica<br />venerdì 06 maggio 2011 - 10:40:56 <br /><br />(Jamma) Alla vigilia del rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse l’Idv sottolinea l’esigenza di intervenire con rigore e tempestività su un settore, quello dei giochi pubblici, particolarmente delicato, sia in ragione degli enormi interessi economici in gioco e dei conseguenti rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, sia in considerazione dellarilevanza del gettito tributario assicurato all’erario, sia in vista dei risvolti sociali ed occupazionali che il settore del gioco presenta. A tal proposito gli onorevoli Barbato, Di Pietro, Zazzera, Palagiano, Messina, Cambursano impegnano il governo:<br /><br />ad assumere ogni iniziativa affinché si dia applicazione all’articolo 24 della convenzione di concessione in merito alla revoca delle concessioni;<br />a fare in modo che si proceda nel più breve tempo possibile, ad un nuovo affidamento delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco ed, in ogni caso, a non assumere iniziative volte a rinviare ulteriormente la scadenza prevista per il prossimo 16 maggio 2011;<br />ad assicurare che nei bandi per tali concessioni siano previsti:<br />a) il divieto di partecipazione alle gare di appalto per le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti « paradisi fiscali ») di cui all’articolo 76, comma 7-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, individuati dai decreti di cui al medesimo comma (cosiddetta white list), oppure non siano residenti negli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta white list), come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000;<br />b) il vincolo per cui la partecipazione alle gare delle società residenti negli altri Paesi sia subordinata alla piena trasparenza dei soggetti proprietari delle medesime società, certificata dalle autorità locali;<br />c) il divieto di partecipazione alle gare di trust, di società fiduciarie e di società off-shore;<br />ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:<br />a) eliminare il prelievo erariale unico, riconducendo la tassazione delle società concessionarie dei giochi al sistema fiscale ordinario previsto per la generalità delle società;<br />b) inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione tributaria per i quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni;<br />c) prevedere che la licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 sia richiesta anche ai soggetti che gestiscono, in conto proprio o per conto di terzi, sia attraverso società con sede in Italia sia mediante società aventi sede all’estero, attraverso qualsiasi modalità, anche telematica, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, stabilendo a tal fine l’obbligo, per i soggetti interessati, di produrre idonea documentazione, da individuarsi con regolamento governativo;<br />d) inibire la possibilità di concorrere all’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse alle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive scadute e non versate; ad assumere iniziative per contrastare più efficacemente il preoccupante fenomeno del gioco minorile, in particolare disponendo la costituzione, nell’ambito dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di una struttura dedicata a tale tematica, con compiti di intervento e di prevenzione, eventualmente utilizzando una percentuale dei proventi erariali derivanti dalla raccolta del gioco lecito per finanziare tale struttura, nonché avviando campagne di informazione e sensibilizzazione presso la pubblica opinione e soprattutto presso gli operatori dei giochi leciti, al fine di prevenire il coinvolgimento dei soggetti minori nel gioco;<br />a realizzare specifiche campagne di sensibilizzazione, in particolare nei locali dedicati alla raccolta delle scommesse ed al gioco, anche attraverso forme di pubblicità istituzionale, medianti le quali segnalare al pubblico indistinto, con messaggi incisivi, analoghi a quelli previsti in materia di lotta contro il fumo, i rischi ed i danni, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo psicologico e sociale, che il gioco può determinare ai singoli ed alle famiglie.<br /><br />“Un’indagine condotta nel 2007 sul settore dei giochi pubblici da una commissione ministeriale guidata dall’allora Sottosegretario per l’economia e le finanze Alfiero Grandi e dal generale della Guardia di finanza Castore Palmerini – si legge nella premessa - aveva evidenziato un’enorme truffa ai danni dello Stato, per una cifra ammontante a 88 miliardi di euro;<br />nel luglio 2006, la Corte dei conti aveva delegato le attività investigative in merito al nucleo speciale frodi telematiche della Guardia di finanza di Roma;<br />oltre al danno erariale, durante l’indagine è emersa la possibile infiltrazione di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata in seno ad una delle società concessionarie, mentre risultano pendenti in proposito alcuni procedimenti di carattere penale affidati a diversi pubblici ministeri;<br />inoltre, la procura della Corte dei conti ha citato in giudizio la Atlantis World, assieme ad altri nove concessionari ed ai controllori inadempienti dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), contestando violazioni degli obblighi del concessionario, che non aveva provveduto a collegare gli apparecchi per il gioco d’azzardo per permetterne il controllo in tempo reale, come previsto dalla legge e che non aveva versato all’Erario ingenti somme relative al prelievo erariale dovuto sui proventi dei citati apparecchi di gioco;<br />la mancata connessione delle slot machine ha determinato, infatti, oltre al venir meno delle garanzie del dichiarato « gioco legale », a causa del consistente volume di « giocate » sfuggite al computo delle imposte, un ingente danno erariale; in particolare l’erario non incamerava il prelievo erariale unico (PREU), il cui pagamento sarebbe stato evaso, o eluso con modalità di pagamento forfettarie, da parte delle società concessionarie;<br />l’articolo 39, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003,prevede, infatti, che agli apparecchi di gioco, collegati in rete, si applichi un prelievo erariale unico;<br />nel caso in cui gli apparecchi non trasmettano i dati del contatore di gioco viene applicato un PREU forfettario: tale PREU forfettario non è peraltro previsto da alcuna norma, e la determinazione della base imponibile presenta alcuni elementi di criticità, in ragione del fatto che essa viene calcolata sulla media delle giocate degli apparecchi in rete;<br />la convenzione per la concessione ad Atlantis World Rti è stata sottoscritta senza richiedere alla prefettura competente gli accertamenti ai fini della cosiddetta informativa interdittiva antimafia, che solitamente viene chiesta per appalti superiori ai 5,2 milioni di euro, mentre in questo caso si parla di centinaia di milioni se non di miliardi di euro;<br />successivamente, la concessione è stata prorogata due volte (ultimamente fino al maggio 2011), sempre senza alcuna richiesta della cosiddetta informativa interdittiva antimafia, da non confondere con il comune certificato antimafia;<br />la vicenda appena richiamata segnala l’esigenza di intervenire con rigore e tempestività su un settore, quello dei giochi pubblici, particolarmente delicato, sia in ragione degli enormi interessi economici in gioco e dei conseguenti rischi di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali, sia in considerazione della rilevanza del gettito tributario assicurato all’erario, sia in vista dei risvolti sociali ed occupazionali che il settore del gioco presenta;<br />inoltre, il quadro normativo relativo alla disciplina delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco risulta particolarmente complesso, ed è stato oggetto di numerose modifiche: in particolare, l’articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge n. 39 del 2009, ha previsto l’introduzione di un nuovo sistema di gioco costituito dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, che avrebbe dovuto comportare l’avvio, da parte dell’AAMS, delle procedure per un nuovo affidamento in concessione della rete, entro il termine inizialmente fissato al 15 settembre 2009 dall’articolo 21, comma 7, del decreto-legge n. 78 del 2009, e successivamente prorogato al 16 maggio 2011 dall’articolo 2, comma 2-sexies, del decreto-legge n. 40 del 2010; l’accavallarsi dei predetti interventi normativi rende quindi necessario eliminare ogni dubbio in merito alla disciplina vigente in materia, in particolare per quanto riguarda la durata delle concessioni in essere ed il loro rinnovo;<br />la convenzione di concessione sottoscritta dalle predette società prevede, all’articolo 24, la possibilità di procedere alla revoca della concessione, tra l’altro, nel caso in cui il concessionario non abbia collegato alla rete telematica gli apparecchi;<br />il fenomeno delle ludopatie costituisce una delle piaghe più gravi che affliggono il mondo giovanile italiano, ma, nonostante la previsione della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità per il 2011), che proibisce ai minori tutti i tipi di gioco pubblico, la tutela dei minori rispetto ai gravi pericoli, sociali e psicologici, sottesi alla pratica del gioco presenta numerose lacune, sia sotto il profilo amministrativo sia sotto quello normativo;<br />appare altresì necessario rafforzare gli strumenti con i quali sensibilizzare maggiormente l’intera popolazione nazionale rispetto ai notevoli danni che possono essere determinati dai un approccio non consapevole o compulsivo al gioco, <br /><br />A tal proposito impegna il Governo:<br />ad assumere ogni iniziativa affinché si dia applicazione all’articolo 24 della convenzione di concessione in merito alla revoca delle concessioni;<br />a fare in modo che si proceda nel più breve tempo possibile, ad un nuovo affidamento delle concessioni per la gestione telematica degli apparecchi di gioco ed, in ogni caso, a non assumere iniziative volte a rinviare ulteriormente la scadenza prevista per il prossimo 16 maggio 2011;<br />ad assicurare che nei bandi per tali concessioni siano previsti:<br />a) il divieto di partecipazione alle gare di appalto per le società i cui soggetti controllanti o partecipanti siano residenti negli Stati o territori non appartenenti all’unione europea aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti « paradisi fiscali ») di cui all’articolo 76, comma 7-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, individuati dai decreti di cui al medesimo comma (cosiddetta white list), oppure non siano residenti negli Stati indicati nel decreto ministeriale 4 settembre 1996 (cosiddetta white list), come risultante da successive modifiche ed integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000;<br />b) il vincolo per cui la partecipazione alle gare delle società residenti negli altri Paesi sia subordinata alla piena trasparenza dei soggetti proprietari delle medesime società, certificata dalle autorità locali;<br />c) il divieto di partecipazione alle gare di trust, di società fiduciarie e di società off-shore;<br />ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a:<br />a) eliminare il prelievo erariale unico, riconducendo la tassazione delle società concessionarie dei giochi al sistema fiscale ordinario previsto per la generalità delle società;<br />b) inserire il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alla rete telematica tra i casi di evasione tributaria per i quali l’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 prevede la pena della reclusione da uno a tre anni;<br />c) prevedere che la licenza di pubblica sicurezza di cui all’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773 del 1931 sia richiesta anche ai soggetti che gestiscono, in conto proprio o per conto di terzi, sia attraverso società con sede in Italia sia mediante società aventi sede all’estero, attraverso qualsiasi modalità, anche telematica, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, stabilendo a tal fine l’obbligo, per i soggetti interessati, di produrre idonea documentazione, da individuarsi con regolamento governativo;<br />d) inibire la possibilità di concorrere all’assegnazione o al rinnovo delle concessioni in materia di giochi e scommesse alle società che abbiano in corso un contenzioso per inadempienze contrattuali nei confronti di amministrazioni pubbliche, ovvero nei cui confronti sussistano iscrizioni a ruolo, relative a tributi o contributi, definitive scadute e non versate; ad assumere iniziative per contrastare più efficacemente il preoccupante fenomeno del gioco minorile, in particolare disponendo la costituzione, nell’ambito dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, di una struttura dedicata a tale tematica, con compiti di intervento e di prevenzione, eventualmente utilizzando una percentuale dei proventi erariali derivanti dalla raccolta del gioco lecito per finanziare tale struttura, nonché avviando campagne di informazione e sensibilizzazione presso la pubblica opinione e soprattutto presso gli operatori dei giochi leciti, al fine di prevenire il coinvolgimento dei soggetti minori nel gioco;<br />a realizzare specifiche campagne di sensibilizzazione, in particolare nei locali dedicati alla raccolta delle scommesse ed al gioco, anche attraverso forme di pubblicità istituzionale, medianti le quali segnalare al pubblico indistinto, con messaggi incisivi, analoghi a quelli previsti in materia di lotta contro il fumo, i rischi ed i danni, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo psicologico e sociale, che il gioco può determinare ai singoli ed alle famiglie.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:04:12 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?proposta-idv-su-rinnovo-licenze</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[REPORT 8/5/11 "I Biscazzieri"]]></title>
			<author><![CDATA[Reporter]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_mb3"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Segnaliamo questa tramissione d'inchiesta della RAI.<br />I contenuti sono importanti, altrettanto gli spunti di riflessione che emergono dalla visione di questa puntata di Report.<br />In ogni caso queste tematiche sono un'ulteriore conferma della necessità di una robusta riforma del settore. [NdR]<br /><br />In breve: Newslot, VLT, Bingo, scommesse e lotterie. Un’ immensa torta spartita tra Stato, concessionari ed esercenti.Quest’anno l’industria dei giochi ha fatturato 61,4 miliardi di euro, di cui circa 44 ritornano in vincite, 9,9 vanno nelle tasche dell’erario (+17%), il resto in quello di concessionarie e esercenti. Ma chi ci guadagna davvero?<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 22:00:38 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?report-8-5-11--i-biscazzieri-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I GIOCHI NELLA BUFERA-RICICLAGGIO]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Giustizia"><![CDATA[Giustizia]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_sy0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">I vecchi criminali che gestivano le scommesse clandestine hanno trovato il modo per sfruttare i giochi legali per ripulire i loro soldi<br /><br />Dal Brasile, agli Stati Uniti, fino a Israele i vecchi criminali che gestivano le scommesse clandestine hanno trovato il modo per sfruttare i giochi legali per ripulire i loro soldi. Lo fanno acquistando i biglietti fortunati, pagandoli in piccolo sovraprezzo, e intascano loro la vincita: così il denaro diventa lecito e pronto per essere investito. I numeri straordinari del gioco legale li conosciamo tutti: nonostante i tempi di crisi gli italiani giocano tantissimo. Numerosi analisti credono che nella raccolta straordinaria del gioco si tuffi un fiume di soldi scaturito dall’economia sommersa. Un paradosso visto che la legalizzazione dei giochi doveva servire proprio al contrario. Quello del riciclaggio di denaro è un fenomeno sempre più diffuso. A Napoli davanti a un portone cadente dell’antica masseria, è un via vai di casalinghe, pensionati, ma anche professionisti in giacca e cravatta che cercano Mario: uno che nel quartiere è ancora visto come un benefattore e che è considerato più solerte di un istituto di credito quando deve fare da bancomat agli scommettitori o prestare denaro. Anche quando qualcuno vince una somma superiore a quella che viene subito riconosciuta nelle ricevitorie o nelle agenzie di scommesse, si rivolge a lui per ritirare il premio in poche ore. Il fortunato riscuote immediatamente, rinuncia a una percentuale minima pur di avere tra le mani l’incasso. Mario - come si legge su “L’Espresso” - acquisisce un titolo che porta direttamente in banca così da poter giustificare il denaro che transita sul suo conto. Sempre che alla sua porta non bussi nel frattempo qualcuno con la stessa esigenza e che paghi bene quel servizio: un boss della camorra, un imprenditore o un dirigente con troppi soldi in nero. La criminalità organizzata si è infilata nel settore in tanti modi diversi. Da un lato attraverso la gestione diretta di 14mila centri autorizzati. In altre situazioni, c’è la prova di massicce puntate con denaro sporco nella speranza statistica di ottenere comunque vincite significative e legittime. La punta dell’iceberg sono quei boss che riciclano acquistano o estorcendo i tagliandi vincenti. Nel 2003 ci fu il caso del padrino di Gioiosa Jonica che mise le mani su una vincita al Superenalotto da 8,5 milioni di euro giocato nella tabaccheria gestita dal suocero. A Casoria, invece, il clan usava i biglietti vincenti delle sommesse ippiche come cheque per pagare i pusher. Quel che è peggio – si legge ancora nell’articolo – è che la criminalità ha fatto scuola: “Ho ceduto biglietti anche a insospettabili” dice a L’Espresso il titolare di un’agenzia di scommesse. Somme non necessariamente elevate, ma che – in caso di controlli – bastano per giustificare il denaro in eccesso. Con un ricevitore compiacente il sistema è ancora più semplice: chi vince e passa all’incasso per una cifra inferiore ai 10mila euro deve necessariamente lasciare la schedina originale, al vincitore resta una fotocopia da mostrare a amici e parenti, e all’autorità giudiziaria se necessario. “E’ un canale sempre più utilizzato da evasori fiscali che così giustificano la provenienza di guadagni illeciti” spiega il prof. Razzante, nominato consulente della commissione parlamentare Antimafia che ha istituito un apposito comitato per intervenire sulla materia e che a fine mese presenterà la sua relazione.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:58:56 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?i-giochi-nella-bufera-riciclaggio</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[LANNUTTI PERCHÉ FIGC NON AVVIÒ INDAGINI?]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_by2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Il Senatore dell’IdV ha presentato un’interrogazione al Governo sullo scandalo calcio scommesse. Tra i quesiti: il ritardo nell'apertura di una fascicolo da parte della procura federale e l’esistenza di infiltrazioni mafiose<br /><br />Perché “la procura federale, stando alle dichiarazioni di Erodiani, pur essendo stata informata di tutto da un mese, non avrebbe avviato alcuna indagine”? E’ quanto chiede il senatore Elio Lannutti (IdV) che ha presentato un’interrogazione sullo scandalo del calcio scommesse al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia. Lannutti fa riferimento a quanto ha dichiarato alcuni giorni fa Erodiani nel corso dell’interrogatorio di garanzia: “Ho contattato un collaboratore dell'ufficio indagini della Figc… Gli ho spiegato tutta la storia perché volevo rientrare dei miei soldi. E lui mi ha consigliato di chiedere un intervento direttamente al presidente della Cremonese, cosa che ho fatto”. La procura della Figc invece – osserva Lannutti – “ha aperto un fascicolo preliminare sul caso calcioscommesse solamente un mese dopo, ad arresti eseguiti e scandalo scoppiato sui giornali”. Quindi il senatore dell’IdV chiede al Governo “se sia a conoscenza di infiltrazioni mafiose nel giro di calcioscommesse e se abbia provveduto ai relativi accertamenti” e “quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di restituire credibilità allo sport e fiducia a chi scommette”. E ancora Lannutti chiede al Governo se “sia a conoscenza di iniziative intraprese a riguardo dalla Fifa in seguito alle dichiarazioni fatte circa l'impegno a vigilare di più e ad inasprire le sanzioni” e “se sia a conoscenza di squadre, tifosi e agenzie di scommesse legali che si siano costituite parte civile”.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:57:36 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?lannutti-perche-figc-non-avvio-indagini-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WILLIAM HILL "IL CALCIO NON E' MALATO"]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_sz6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Graham Sharpe (William Hill) &quot;I bookmaker sanno ben difendersi dai rischi di manipolazione&quot;<br /><br />Graham Sharpe, Media Relations Director di William Hill, uno dei più prestigiosi allibratori britannici, ha risposto alle domande di Agicos sullo scandalo del calcio scommesse. <br /><br />Mr. Sharpe, il calcio è malato? Che cosa c’è che non va?<br /><br />“Non credo che il calcio sia malato, ma è anche vero che non gode di ottima salute. Il che significa che non dobbiamo sottovalutare il problema del match-fixing, ma nemmeno credere che sia così diffuso da minacciare l'integrità stessa del gioco. Fin da quando è nato lo sport ha avuto a che fare con personaggi senza scrupoli che cercano di manipolare i risultati per i propri fini - qualunque essi siano. Bisognerebbe cambiare la natura umana per risolvere il problema”.<br /><br />Quanto è diffuso in Gran Bretagna il gioco clandestino, e cosa è stato fatto per arginare il fenomeno?<br /><br />“Esiste una offerta legale, che rappresenta una garanzia per gli scommettitori, ma c’è anche un mercato illegale. Il gioco d'azzardo esiste, non possiamo negarlo. Ma per definizione è un fenomeno davvero difficile da quantificare. I bookmaker sono molto bravi a riconoscere i movimenti di scommesse sospetti e ad intraprendere le azioni più appropriate per proteggersi finanziariamente”.<br /><br />Davvero il gioco online è più sicuro di quello in agenzia?<br /><br />“Entrambi sono perfettamente sicuri per i clienti, a condizione che si abbia a che fare con aziende rispettabili”.<br /><br />Il governo italiano pensa di fissare un limite massimo alle puntate degli scommettitori. E’ una soluzione credibile?<br /><br />“Imporre dei limiti non è nella natura del mercato britannico. Noi riteniamo che quello che è il massimo per uno scommettitore, può rappresentare il minimo per un altro. Fissare un tetto alle giocate sarebbe davvero un grosso problema. È difficile da applicare e, oltretutto, sarebbe un ostacolo facilmente aggirabile scommettendo sotto diversi nominativi”.<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:54:48 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?william-hill--il-calcio-non-e--malato-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Siti “.com”: non serve la concessione per collaborare con la magistratura]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_pu4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Le informazioni sulle puntate anomale fornite dalle società straniere che<br />gestiscono siti “.com” sono considerate inattendibili da Aams perché non sonoin regola con la normativa italiana. La magistratura ordinaria, però, non fadifferenza e le utilizza anche per le inchieste ufficiali. Come sta accadendo tra la Procura di Cremona e l'austriaca Skysport365.<br />Mentre il ministro dell’Interno, Roberto<br />Maroni, dà vita in tempi record ad una<br />task force e ad un provvedimento per<br />unire le forze di tutt’Europa contro le partite truccate,<br />l’Aams – anche attraverso il suo recente comunicato<br />stampa sull'argomento – prende le distanze<br />dagli operatori stranieri che si offrono di<br />collaborare alla prevenzione, anche se privi di<br />concessione italiana.<br />“Parte rilevante delle scommesse oggetto di indagine”<br />dicono ai Monopoli “è stata sottratta alla rete<br />ufficiale dei concessionari di Stato e ha utilizzato<br />canali di operatori esteri privi di concessione dello<br />Stato o, addirittura, siti illegali extraeuropei”.<br />E,per togliere ogni equivoco,aggiungono:“Quando<br />il flusso di gioco si colloca fuori del circuito dei<br />concessionari di Stato,viene impedita ogni attività<br />di monitoraggio,verifica, analisi e controllo”.<br />Il comunicato è coerente con la posizione di Aams,<br />da sempre contro gli stranieri che operano in Italia<br />appellandosi alle normative comunitarie.Ma<br />suona anche come una replica alle dichiarazioni<br />di società dell’Unione europea che,come l’austriaca<br />SkySport365, dicono di avere sempre segnalato<br />le anomalie rilevate sulle scommesse e di essere<br />disponibili a collaborare con le autorità giudiziarie<br />e sportive.<br />“Siamo stati i primi a denunciare flussi di scommesse<br />sospetti in questa stagione calcistica” dice Giovanni<br />Gentile,responsabile dell’ufficio stampa del<br />bookmaker austriaco “e ci aspettavamo di essere<br />interpellati come competenti in materia per dare<br />una mano a contrastare il fenomeno.Ma abbiamo<br />incontrato una netta ostilità”.<br />Gentile ricorda che appena sei mesi fa, a dicembre,<br />alla fiera di Milano, in un incontro pubblico al<br />quale partecipavano,tra gli altri,l’Aams,la Figc e il<br />Governo,il rappresentante di SkySport365 denunciò<br />un’anomalia nell’incontro Bari-Livorno.<br />“La replica dell’Aams”commenta Gentile “ci lasciò<br />di stucco.Il direttore Tagliaferri disse testualmente:è<br />come se gli spacciatori denunciassero i loro clienti!”.<br />E nessuno dei presenti,tra i quali il presidente della<br />Figc Abete e il sottosegretario Giorgetti,avrebbe<br />mostrato sorpresa o commentato in alcun modo<br />questo intervento.<br />“Per fortuna”aggiunge “le autorità giudiziarie sanno<br />valutare le fonti per il contributo che davvero<br />possono dare alle indagini.E oggi noi collaboriamo<br />con il Gat, il nucleo della Guardia di Finanza per i<br />reati informatici,con la Direzione distrettuale antimafia<br />di Napoli e la Procura di Bari; mentre la Procura<br />di Cremona,quando parla di noi nell’informativa<br />pubblica, ha aggiunto una postilla che ci definisce<br />“operatore regolare in quanto riconosciuto dall’Alta<br />Corte’”.Dovrebbe essere più che sufficiente“.<br />Ma quello di SkySport365 è un caso isolato o anche<br />gli altri operatori .com sono impegnati e pronti<br />a dare una mano per combattere intrighi e accordi<br />sottobanco nel mondo delle scommesse?<br />Mentre la tanto chiacchierata Stanleybet non fornisce<br />alcun commento sulla questione calcioscommesse,<br />chi si esprime è Goldbet, altro operatore<br />austriaco molto presente sul mercato italiano<br />del mercato degli operatori privi di concessione<br />Aams.“Noi pensiamo che non ci sia bisogno<br />di fare denunce clamorose”dice Teodoro Iennaco<br />di Goldbet “perché facciamo parte dell’Essa,European<br />sport security association (www.eu-ssa.),che<br />è la più importante associazione europea per l’integrità<br />dello sport, alla quale aderiscono autentici<br />giganti del settore&quot;.<br />Ognuno dei soci di questa associazione utilizza<br />un software che gestisce le puntate e individua<br />i cosiddetti flussi anomali. A quel punto, il bookmaker<br />deve segnalarlo obbligatoriamente entro<br />60 minuti agli altri,fornendo solo i particolari che<br />decide di condividere con i competitor. A quel<br />punto, gli altri diranno se hanno a loro volta rilevato<br />anomalie, se hanno preso provvedimenti,<br />come la sospensione dal palinsesto, e così via.<br />Quindi,tutte le segnalazioni rimangono all’interno<br />del ristretto circolo dell’Essa, senza essere<br />segnalate alle Autorità giudiziarie o alle<br />Federazioni?<br />“Non tutte le segnalazioni hanno la stessa valenza”<br />risponde Iennacco“perché alcuni picchi di puntata<br />possono avere una ragione fisiologica e non<br />necessariamente essere un sintomo patologico.Comunque,<br />quando si rileva qualcosa di sospetto viene<br />segnalato alle federazioni sportive. È successo<br />con l’incontro Gallipoli-Grosseto,che segnalammo<br />all’Uefa per primi e poi si accertò che c’erano state<br />realmente delle combine”.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 21:51:19 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?siti---com---non-serve-la-concessione-per-collaborare-con-la-magistratura</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CIO, COM. ANTISCOMMESSE SI DIVIDE IN 3]]></title>
			<author><![CDATA[Gioconews]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Proposte_legislative"><![CDATA[Proposte legislative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_vp3"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">I team si occuperanno di educazione; monitoraggio e intelligence; e legislazione. Inizieranno a operare tra settembre e novembre<br />Si articolerà in tre sottogruppi il Comitato istituito dal Cio lo scorso 1° marzo per contrastare il fenomeno delle scommesse illegali. E' quanto si è stabilito oggi nella riunione che si è tenuta a Losanna, Si intende in questo modo definire concretamente gli obbiettivi della lotta al gioco irregolare e illegale. I tre gruppi si occuperanno dell'educazione; del monitoraggio, intelligence e analisi; e di legislazione e regolamenti. Il primo team quindi valuterà i programmi educativi già esistenti e stabilirà le iniziativecomuni da realizzare. Inoltre studierà la base per un codice di condotta tra gli atleti. Il secondo gruppo avrà un ruolo maggiormente operativo e punterà a migliorare l'incrocio e lo scambio delle informazioni monitorate. Il terzo team studierà come armonizzazione la normativa e rafforzare la cooperazione tra le autorità giudiziarie e di polizia. &quot;Prevediamo una maggiore cooperazione nel monitoraggio e coordinamento della lotta contro le scommesse illegali&quot;, ha commentato il presidente del Comitato Olimpico Jaques Rogge. &quot;Questa giornata ha visto il nostro primo passo verso l'obbiettivo e un incremento del livello di impegno nella nostra comune battaglia a questa minaccia per lo sport&quot;. I sottogruppi, secondo i programmi, verranno costituiti entro la fine di luglio e cominceranno a operare tra settembre e novembre. Alla riunione hanno partecipato i ministri dei governi di diversi paesi, e i rappresentanti di Interpol, Nazioni Unite, Comitati Olimpici Nazionali. Per l'Italia era presente il presidente della Federcalcio Giancarlo Abete.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:50:58 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?cio,-com--antiscommesse-si-divide-in-3</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE, VERSO REGOLAMENTAZIONE COMUNE?]]></title>
			<author><![CDATA[Gioconews]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_mg6"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Regolamentazione sul gioco online a livello europeo, gioco illegale e tutela dei consumatori, sono stati alcuni dei temi discussi dai deputati europei e dai soggetti chiave del settore nel corso di un'audizione a Bruxelles<br />I Pro e i contro di una regolamentazione sul gioco online a livello europeo, così come la necessità di tutelare quanto più possibile i consumatori, sono stati alcuni dei temi discussi dai deputati europei del Mercato Interno e dai soggetti chiave del settore, nel corso di un'audizione svoltasi nei giorni scorsi a Bruxelles. Il primo spunto di discussione è stato proprio quello su un possibile quadro legislativo europeo per il gioco online. A intervenire sul tema innanzitutto Jürgen Creutzmann (ALDE, DE), organizzatore dell'audizione, che ha osservato come la situazione attuale è più &quot;insoddisfacente che soddisfacente&quot;.Trovare il giusto equilibrio tra la sovranità dell’Unione e la normativa degli Stati membri oltre, alla “necessità di regole più chiare e comuni” è stata una questione che è tornata nel corso di tutto il dibattito. &quot;Riconosciamo tutti la sussidiarietà della regolamentazione europea, ma questo non significa che uno Stato membro può semplicemente creare monopoli sul gioco, a meno che non siano inseriti in un quadro normativo molto chiaro&quot; ha detto Cornelis de Jong (GUE, NL), mentre Damien Abad (PPE, FR) ha sottolineato come la normativa europea debba essere considerata come un &quot;valore aggiunto&quot; .<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:46:02 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?ue,-verso-regolamentazione-comune-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE. Giochi d'azzardo, lotterie e scommesse esclusi dalla proposta di Direttiva sui Diritti del Consumatore ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_dg8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Jamma) dalla nostra inviata c.d. E' opportuno escludere dall'ambito di applicazione della Direttiva sui Diritto del Consumatore i giochi d'azzardo, ivi comprese le lotterie e le scommesse, poiché tali attività presentano una natura molto specifica, in considerazione della quale gli Stati membri dovrebbero poter adottare misure diverse, incluse misure rigorose, di protezione dei consumatori in relazione a dette attività.<br />Con questa motivazione la Direttiva sui Diritti del Consumatore su cui sta lavorando il Parlamento Europeo vedrà esclusi prodotti e attività legate ai giochi.<br />La Commissione Mercato Interno e Tutela del Consumatore ha infatti approvato il testo della proposta frutto dell'accordo con il Consiglio dei Ministri europei in base al quale la direttiva escluderà in modo esplicito anche tutti i contratti in materia di giochi d'azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese lotterie, giochi di casinò e scommesse.<br />La direttiva sui diritti dei consumatori riguarda i contratti relativi a vendite di beni e servizi tra imprese e consumatori (business-to-consumer (B2C). In generale sono coperti tutti i contratti, vale a dire gli acquisti fatti in un negozio, a distanza o lontano dai locali dell'azienda.. La direttiva fa obbligo al commerciante di fornire al consumatore un insieme di informazioni chiare e ciò vale per tutti i contratti di consumo in modo da consentire al consumatore di fare una scelta informata, ad esempio gli si devono comunicare le caratteristiche principali del prodotto, l'indirizzo geografico e l'identità del commerciante, il prezzo tasse comprese, tutti i costi addizionali, le spese di consegna o postali.<br />Per il gioco, come abbiamo visto, si dovranno attendere disposizioni diverse.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:39:39 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?ue--giochi-d-azzardo,-lotterie-e-scommesse-esclusi-dalla-proposta-di-direttiva-sui-diritti-del-consumatore-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Michel Barnier:”E' compito degli Stati membri affrontare il problema della ludopatia” ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ni9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Il Commissario al Mercato Interno Michel Barnier ha presentato ieri la risposta all'interrogazione dell'europarlamentare greco Konstantinos Poupakis (PPE) in merito al problema del gioco patologico e illegale nell'Unione,<br />proponendo alla Commissione di istituire una giornata europea contro la dipendenza da gioco d'azzardo.<br />“Quella del gioco d'azzardo patologico è una problematica che sta a cuore alla Commissione - ha detto il Commissario Barnier - La protezione dei cittadini riveste da sempre un obiettivo primario. Nonostante ciò, la progettazione e promozione di misure per combattere la ludopatia e il gioco d'azzardo illegale sono di competenza delle autorità nazionali. Tuttavia la Commissione vuole intervenire su entrambe le questioni, di fondamentale importanza per l'Unione tutta. Per questo verranno affrontati ampiamente durante la consultazione in corso del Libro Verde. Grazie a questa consultazione la Commissione cercherà di raccogliere informazioni sulle complesse questioni che riguardano il rapido sviluppo del mercato dei giochi on line. Sulla base delle informazioni ricevute dai vari Stati membri, cercheremo di valutare la necessità di una risposta politica a livello europeo, e prenderemo in considerazione le possibili opzioni.<br />La Commissione attualmente non ha intenzione di organizzare una campagna di sensibilizzazione sulla dipendenza del gioco d'azzardo a livello europeo. La necessità di un'azione in questo campo e, se necessario, il tipo di misure da prendere in considerazione in tal senso, saranno esaminate al termine della consultazione pubblica in corso.<br />La Commissione – ha continuato Barnier – ritiene che gli Stati membri dovrebbero fornire i fondi sufficienti per i programmi integrati e le infrastrutture per il trattamento della dipendenza da gioco. Tuttavia, come già accennato, l'attuazione di tali programmi è in primo luogo di competenza delle autorità nazionali. Ai sensi dell'art. 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la corte di Giustizia dell'Unione può imporre sanzioni pecuniarie allo Stato membro che non riesce a implementare una sentenza per inadempimento del diritto dell'Unione.<br />Gli Stati membri devono pagare tale denaro nel bilancio di EU a cui ha aderito in concordanza col principio di bilancio di universalità dell'Articolo 17 della Regolamentazione Finanziaria, il che significa che non sarà corrisposta per qualsiasi uso specifico, ma semplicemente supporta il finanziamento del bilancio generale dell'Unione”.<br />CE. Proposta l'istituzione di una Giornata europea per combattere la dipendenza dal gioco d'azzardo e dalle scommesse<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:36:31 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?michel-barnier--e--compito-degli-stati-membri-affrontare-il-problema-della-ludopatia--</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[UE. Il problema della corruzione nello sport non è solo italiano, ma europeo. 399 eurodeputati sottoscrivono una dichiarazione ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_xi9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Partite truccate, selezione delle sedi delle competizioni sportive poco trasparente, doping... Il problema della corruzione nello sport non è solo italiano, ma europeo. &quot;E va affrontato e risolto a livello europeo&quot;, suggeriscono i 399 eurodeputati firmatari di una dichiarazione scritta.&quot;Partite truccate e scommesse illegali uccidono lo spirito dello sport&quot;, ricorda il promotore dell'iniziativa Tadeusz Zwiefka. Sfida numero uno: sradicare i legami con la criminalità organizzata.<br />&quot;Si tratta di una problematica europea, perché non riguarda solo un paese o due, ma molti&quot; ha spiegato il polacco del PPE Tadeusz Zwiefka, uno degli autori della dichiarazione, ricordando gli episodi di corruzione calcistica nel suo paese, la Polonia e auspicando che &quot;dopo il Trattato di Lisbona si possa fare di più&quot;. <br />Relazione del Parlamento in arrivo<br />Lo sport diventa infatti, con il trattato di Lisbona, nuova competenza del Parlamento europeo che si sta attivando non solo con questa dichiarazione, ma con un rapporto su come sviluppare la dimensione europea nello sport, da discutere nella plenaria di novembre.<br />La relazione si concentrerà sulla lotta al doping, al razzismo, alla frode, alle partite truccate, nonché sulla promozione di attività di volontariato nello sport, sulla promozione dei minori e la tutela ambientale.<br />Dichiarazione scritta: cosa chiedono i deputati<br />La dichiarazione scritta, firmata da 399 deputati, è un'analisi su larga scala che prende in esame gli episodi di corruzione nello sport europeo, focalizzandosi in particolare sui legami tra criminalità organizzata da una parte e scommesse illegali, agenti sportivi, arbitri, dirigenti dei club e tifosi dall'altra.<br />I parlamentari chiedono alla Commissione di intervenire nella regolamentazione delle scommesse on-line, per contribuire a combattere le partite truccate e garantire la correttezza nei match.<br />&quot;Se gli spettatori perdono la sensazione che l'evento sportivo si basi su una concorrenza leale e veritiera, il gioco stesso perde valore, non provoca emozioni e diventa solo lavoro sporco&quot; chiosa Zwiefka.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 08:33:16 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?ue--il-problema-della-corruzione-nello-sport-non-e-solo-italiano,-ma-europeo--399-eurodeputati-sottoscrivono-una-dichiarazione-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[I ministri europei hanno deciso che il gambling resterà argomento prioritario nei prossimi 18 mesi ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_lg8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Per i prossimi 18 mesi, ovvero nel periodo durante il quale la presidenza del Consiglio d'Europa verrà ricoperta da Polonia, Danimarca e Cipro, il gioco d'azzardo resterà un argomento prioritario.<br />A scanso di equivoci, e con il chiaro obiettivo di dare continuità al lavoro avviato nel marzo scorso con lapubblicazione del Libro Verde sul gioco d'azzardo on line, il Consiglio dei ministri europei ha stabilito che le varie commissioni si occuperanno di tutto il settore del gioco, anche se con particolare attenzione all'offerta online. <br />La decisione è stata presa in occasione dell'incontro che si è tenuto in questi giorni tra l'attuale presidenza del Consiglio, la Commissione Europea e i funzionari polacchi, danesi e ciprioti.<br />Il documento che è stato redatto a seguito dell'incontro illustra il programma di lavoro del Consiglio, come stabilito dai Paesi Membri che assumeranno la presidenza, e copre il periodo dal luglio 2011 al dicembre 2012. Il documento risulta diviso in due parti. La prima parte contiene il quadro strategico per il programma, posto in un più ampio contesto, e in particolare nella prospettiva di obiettivi più lungo termine. Per questo motivo, in conformità con le regole delle procedure del Consiglio, sono stati consultati i Paesi che assumeranno la presidenza a partire dal 2013: la Lituania, l'Irlanda e la Grecia. La seconda parte, ovvero quella che attiene strettamente al programma dei prossimi 18 mesi, è stata redatta in stretta collaborazione con la Commissione e il Presidente del Consiglio europeo. Ne è emersa la necessità di allargare la consultazione e il lavoro di studio all'intero mercato dei servizi di gioco d'azzardo, che comprende anche l'offerta tradizionale ovvero offline. Dalla nostra inviata c.d.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:40:29 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?i-ministri-europei-hanno-deciso-che-il-gambling-restera-argomento-prioritario-nei-prossimi-18-mesi-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Interrogazione On. Fiano (Pd) a Tremonti]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Governi"><![CDATA[Governi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_co4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Anche l’on. Fiano (Pd) interroga Tremonti sul nuovo bando di gara<br />In Politica <br />giovedì 19 maggio 2011 - 10:08:35 <br />(Jamma) Dopo l’interrogazione dell’onorevole Barbato, il nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni per la gestione in rete delle slot oltre che delle videolotterie torna ad essere al centro di un’altra interrogazione parlamentare.<br />Nella seduta di ieri il deputato del Pd, Emanuele Fiano, ha chiesto al ministro Tremonti se si intendano rinnovare le concessioni alle attuali società concessionarie; se si intendano modificare i criteri di selezione e come e se si intendano predisporre iniziative anche normative atte ad eliminare la possibilità di infiltrazioni criminali e, in tale caso, quali.<br />“Secondo numerose fonti tra cui un recente articolo pubblicato da « La Repubblica» - dichiara l’onrevole Fiano - il gioco d’azzardo legale in Italia determina un fatturato che nel 2011 potrebbe arrivare a circa 80 miliardi di euro e su questa cifra lo Stato incassa il 10 per cento;<br />il settore avrebbe circa 120 mila addetti;<br />le grandi società che gestiscono circa la metà di quel fatturato attraverso slot machine, lotterie e scommesse sportive, sono 10;<br />oltre a questo, ci sono altri 1.500 concessionari/gestori che si spartiscono l’altra metà del fatturato;<br />alcune di queste aziende hanno una struttura societaria ben ricostruibile, come Lottomatica e Snai, mentre per altre con sedi all’estero è molto difficile stabilire gli intrecci societari e quindi i veri proprietari;<br />nelle ultime settimane sia la Corte dei Conti che la direzione nazionale antimafia e la Commissione parlamentare antimafia, in vista della scadenza del 16 maggio 2011, data nella quale devono rinnovarsi le concessioni, hanno manifestato molti dubbi e sospetti sui criteri di assegnazione delle nuove concessioni;<br />la Direzione nazionale antimafia scrive che lo Stato italiano ha stabilito concessioni con « grande superficialità » e « senza un approfondito esame dei soggetti che avevano presentato domanda »;<br />alle dieci concessionarie spetta la condizione della rete telematica con l’obbligo di assicurarne l’operatività;<br />queste società incaricano i gestori di installare gli apparecchi tipo videopoker e slot-machine (attualmente 400 mila), per poi affidarli agli esercenti dei locali pubblici;<br />le concessionarie svolgono il ruolo anche di esattori del prelievo erariale unico, che poi versano ai Monopoli;<br />il fatturato è passato dai 47,5 miliardi di euro del 2008 ai 61,5 del 2010 con un risultato previsto per il 2011 di 80 miliardi di euro;<br />8 di tali concessionarie non sono italiane: la Cogetec è di proprietà della Cogemat, società per azioni di proprietà al 71 per cento della OI Games 2, con sede a Lussemburgo;<br />Gamenet è al 42 per cento (quota di maggioranza) della Tcp Eurinvest, sede Lussemburgo; Hbg è al 99 per cento di proprietà della lussemburghese Karal: solo l’1 per cento è di proprietà di un italiano.<br />Antonio Porsia (che è anche l’amministratore delegato), imprenditore definito dalla stampa finanziaria il nuovo numero uno delle sale da gioco;<br />il gruppo delle « lussemburghesi » è chiuso dalla Sisal, al 97 per cento della Sisal Holding finanziaria, società per azioni al 100 per cento della Gaming Invest, sede nel Granducato;<br />ci sono poi le società spagnole: Godere, al 100 per cento del gruppo Codere Internacional, e Cirsa di Cirsa International Gaming Corporation; le altre due concessionarie sono: G.Matica – al 95 per cento della Telcos, una società a responsabilità limitata con 126 mila euro di utile che è controllata per il<br />52 per cento dalla Almaviva Technologies (altra srl della famiglia Tripi) e per il 37 per cento della Interfines Ag, sede legale Zurigo, e Atlantis, oggi sostituita da B Plus Giocolegale limited, che ha la sede principale a Londra con 68 dipendenti e una « sede secondaria » a Roma;<br />come scrive Alberto Custodero ne La Repubblica del 9 maggio 2001 « proprio la ex Atlantis – che controlla il 30 per cento del mercato dello slot-machine – è al centro di dubbi e polemiche. A rappresentarla in Italia – sede in via della Maghanella 65 a Roma – con la qualifica di « preposto », figura il trentunenne catanese Alessandro La Monica. A questa concessionaria la Direzione nazionale antimafia ha dedicato un intero capitolo. La Atlantis – si legge nell’ultimo rapporto della Direzione antimafia – con sede a Saint Martin nelle Antille Olandesi, è stata successivamente sostituita, in seguito a sollecitazione da parte dei Monopoli, dalla Società Atlantis Giocolegale con sede in Italia. « Gli amministratori – scrivono i magistrati antimafia – sono Francesco e Carmelo Maurizio Corallo, entrambi figli di Gaetano. La storia di quest’ultimo è abbastanza nota essendo stato già condannato per vari reati ed essendo notoria la sua vicinanza a Nitto Santapaola ». « Si deve infatti rammentare che, come riferito da alcuni collaboratori, la famiglia Santapaola gestisce proprio nelle Antille Olandesi, e proprio a Saint Martin, un casinò presso il quale Gaetano Corallo fin dagli anni 80 svolgeva l’attività di procacciatore di clienti. Lo stesso aveva poi proseguito la sua collaborazione in altri casinò in varie zone dell’America, sempre riconducibili alla famiglia Santapaola ». Raccontano i giudici che i fratelli Corallo hanno smentito di avere rapporti di affari con il padre Gaetano rivendicando la loro autonomia di imprenditori, e gli accertamenti espletati non hanno fatto emergere contatti sospetti, né con il padre, né con il direttore o altri funzionari dei Monopoli. « Proprio su questi aspetti – si legge ancora nella relazione – la Dda di Roma ha indagato Giorgio Tino (ex direttore dei Monopoli), nonché alcuni esponenti della famiglia mafiosa dei Corallo ». La Direzione distrettuale antimafia romana ha scritto infatti: « Si appurava che lo svolgimento della gara e l’individuazione dei concessionari erano avvenuti sulla base di criteri assolutamente formali, attenendosi unicamente alle conformità degli assetti societari dichiarati. Un esame più attento faceva però emergere sospetti di concentrazione occulta tra alcuni concessionari (formalmente distinti, ma che mostravano collegamenti sia di persone fisiche sia di sedi)»;<br />peraltro nella relazione della Direzione nazionale antimafia nel capitolo relativo alle infiltrazioni criminose nel gioco lecito si sollevano dubbi sui criteri con i quali sono state scelte le concessionarie, per esempio con riferimento a società rimaste per lungo tempo debitorie nei confronti dello Stato per il mancato pagamento del Preu;<br />le indagini della magistratura hanno dimostrato che alcune di queste società con sedi estere avevano collegamenti con persone fisiche oggetto di procedimenti penali;<br />nel 2007 i giudici contabili del Lazio hanno contestato a tutte e 10 le concessionarie un danno erariale di 98 miliardi di euro provocato dal mancato collegamento delle macchine alla rete telematica dello Stato;<br />tale danno erariale è ancora oggetto di ricorso –:<br />rispetto alla scadenza prossima del 16 maggio 2011 se si intendano rinnovare le concessioni alle medesime società;<br />se si intendano modificare i criteri di selezione e come;<br />se si intendano predisporre iniziative anche normative atte ad eliminare la possibilità di infiltrazioni criminali e, in tale caso, quali.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:28:23 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?interrogazione-on--fiano--pd--a-tremonti</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.assoricevitori.it/blog/rss/co4</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[BARBATO: NO GARA PER CHI HA CONTENZIOSI]]></title>
			<author><![CDATA[Gioconews]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Proposte_legislative"><![CDATA[Proposte legislative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_zc0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br />Il deputato di Idv chiede, con una interrogazione in commissione Finanze della Camera, al ministro dell’Economia se non ritenga opportuno escludere dalle procedure di gara per l’assegnazione di nuove concessioni dei giochi chi ha contenziosi pendenti con i Monopoli di Stato.<br />Escludere chi ha contenziosi pendenti con Aams dalla procedura di gara per l’assegnazione delle nuove concessioni dei giochi. Lo chiede il deputato dell’Idv, Francesco Barbato, in un’interrogazione depositata in commissione Finanze al ministro dell’Economia e Finanze, Giulio Tremonti. “È in corso – scrive Barbato – il procedimento giudiziario avviato a seguito delle richiesta della Corte dei conti di richiedere ai concessionari per la gestione telematica degli apparecchi da intrattenimento (le cosiddette ‘slot machine’) di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché ad alcuni esponenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, una sanzione pecuniaria per complessivi 98 miliardi di euro a causa del mancato collegamento in rete degli apparecchi di gioco; in particolare, l'esito del procedimento giudiziario sarà in larga parte determinato dalla perizia, affidata all'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione (DigitPA), con la quale dovrà essere stabilito quanto i concessionari devono effettivamente versare all'erario; a sua volta risulta che la DigitPA abbia affidato ad un soggetto esterno il compito di effettuare la perizia; suscita perplessità la circostanza che sia stato affidato ad un ente, la DigitPA, i cui vertici sono nominati dal Governo, il compito di stabilire l'entità di una sanzione che potrebbe riguardare anche esponenti dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; suscita altresì perplessità il fatto che il bando di gara per le nuove concessioni relative alla gestione dei giochi da intrattenimento assegni un rilievo prevalente ai requisiti concernenti il fatturato e la diffusione sul territorio dei candidati, in tal modo impedendo, di fatto, a nuovi soggetti di entrare in tale mercato”. “Alla luce di tali vicende”, Barbato chiede al ministro “se non ritenga opportuno, in pendenza della vicenda giudiziaria relativa alla richiesta di risarcimento per gli introiti non versati dai concessionari, escludere dalla procedura di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni dei giochi, che dovrebbe essere conclusa a breve, quei soggetti nei cui confronti sussista un contenzioso in essere con l'Amministrazione finanziaria, analogamente a quanto previsto dalla disciplina generale in materia di appalti pubblici, e se non ritenga opportuno riequilibrare i requisiti, previsti dal nuovo bando per le concessioni dei giochi, che fanno prevalentemente riferimento al fatturato dei candidati ed alla loro diffusione sul territorio, in quanto essi rischiano di creare, di fatto, una concentrazione del mercato, favorendo i concessionari già esistenti e violando il principio della libera concorrenza”.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:23:10 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?barbato--no-gara-per-chi-ha-contenziosi</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[ONLINE, RICORSO STANLEY RINVIATO OTTOBRE]]></title>
			<author><![CDATA[Agipro]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_kx1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Impugnata la gara sulle 200 nuove concessioni per il gioco online. &quot;Il Tar dovrebbe attendere il ricorso alla CGE sul bando Bersani&quot;<br />dal nostro inviato al Tar Lazio – Rinviata al 12 ottobre l’udienza preliminare del ricorso intentato da Stanleybet contro la gara delle 200 concessioni previste dalla Legge Comunitaria 2008 e che permettono di commercializzare online i giochi su Internet. Un ricorso che potrebbe avere un fortissimo impatto sulla gara: Stanley infatti ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. “Il nuovo schema di concessione ripropone gli stessi profili di effusione che caratterizzavano le concessioni Bersani” ha spiegato ad Agicos l’avvocato Ferraro. “Contro la Bersani ci sono 21 rinvii alla CGE. L’udienza si terrà il 29 giugno prossimo. La sentenza potrebbe arrivare verso febbraio dell’anno prossimo. Se la Corte di Giustizia accogliesse le nostre tesi, si dovrebbe concludere che anche la nuova gara sia viziata. Secondo noi la soluzione più ragionevole è che il Tar sospenda la nuova procedura in attesa della pronuncia del giudice comunitario”. Le conseguenze potrebbero essere notevoli soprattutto per quelle compagnie che hanno già richiesto la nuova concessione per l’online, “la conseguenza estrema è che questi titoli potrebbero essere annullati” conclude l’avvocato. All’udienza era presente anche Francesco Rodano, Dirigente dell’ufficio gioco online dei Monopoli di Stato.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 07:14:17 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?online,-ricorso-stanley-rinviato-ottobre</link>
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			<title><![CDATA[ONLINE, RICORSO STANLEY RINVIATO OTTOBRE]]></title>
			<author><![CDATA[Gioco&Giochi]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_wa2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Impugnata la gara sulle 200 nuove concessioni per il gioco online. &quot;Il Tar dovrebbe attendere il ricorso alla CGE sul bando Bersani&quot;<br />dal nostro inviato al Tar Lazio – Rinviata al 12 ottobre l’udienza preliminare del ricorso intentato da Stanleybet contro la gara delle 200 concessioni previste dalla Legge Comunitaria 2008 e che permettono di commercializzare online i giochi su Internet. Un ricorso che potrebbe avere un fortissimo impatto sulla gara: Stanley infatti ha chiesto il rinvio alla Corte di Giustizia della Comunità Europea. “Il nuovo schema di concessione ripropone gli stessi profili di effusione che caratterizzavano le concessioni Bersani” ha spiegato ad Agicos l’avvocato Ferraro. “Contro la Bersani ci sono 21 rinvii alla CGE. L’udienza si terrà il 29 giugno prossimo. La sentenza potrebbe arrivare verso febbraio dell’anno prossimo. Se la Corte di Giustizia accogliesse le nostre tesi, si dovrebbe concludere che anche la nuova gara sia viziata. Secondo noi la soluzione più ragionevole è che il Tar sospenda la nuova procedura in attesa della pronuncia del giudice comunitario”. Le conseguenze potrebbero essere notevoli soprattutto per quelle compagnie che hanno già richiesto la nuova concessione per l’online, “la conseguenza estrema è che questi titoli potrebbero essere annullati” conclude l’avvocato. All’udienza era presente anche Francesco Rodano, Dirigente dell’ufficio gioco online dei Monopoli di Stato.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:47:53 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?online,-ricorso-stanley-rinviato-ottobre-1</link>
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		<item>
			<title><![CDATA[Il gioco della Manovra estiva in Gazzetta Ufficiale]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Leggi"><![CDATA[Leggi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ia1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br />(Jamma) - In Gazzetta Ufficiale i 42 commi dell'articolo 24 della manovra estiva. La manovra correttiva che ha l'ambizione di portare il Paese al pareggio di bilancio interviene ancora in materia di gioco pubblico. <br />Art. 24<br />Norme in materia di gioco<br />1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.<br />2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.<br />3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998.<br />4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a titolo definitivo.<br />5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita' indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma 2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n. 504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.<br />6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta, sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.<br />7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica, sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.<br />8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.<br />9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente, dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.<br />10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.<br />11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati.<br />13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.<br />14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.<br />15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia tributaria.<br />16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.<br />17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo 39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' aumentato del cento per cento.<br />18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, le parole: &quot;dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000.&quot; sono sostituite dalle seguenti: &quot;dal 240 al 480 per cento dell'ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.&quot;.<br />19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati.<br />20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.<br />21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.<br />22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso, l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o, comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.<br />23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni ludopatici.<br />24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: &quot;3-bis. Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b), concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.&quot;.<br />25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei predetti delitti.<br />26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti, costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di rinnovo.<br />27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legge.<br />28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.<br />29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma, che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.<br />30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al domicilio fiscale del trasgressore.<br />31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la relativa decorrenza.<br />32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E' corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.<br />33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche' l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove disposizioni.<br />34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari, con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati, tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo 88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.&quot;.<br />35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo: a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco, nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7 per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro 15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal 1° gennaio 2014; b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette autorizzazioni acquisite.<br />36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei suoi confronti.<br />37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu' intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici.<br />38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri: a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva, l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni precedentemente detenute dai medesimi soggetti; b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.<br />39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti, le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in particolare: a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni; b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248; c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.<br />40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le seguenti innovazioni: a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2 euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi, e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad imposta; b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari al 23 per cento della raccolta; c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12, del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato &quot;si vince tutto superenalotto&quot;.<br />41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: &quot;533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche' dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.&quot;.<br />42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi: a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivita' minima; e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo<br /><br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:47:53 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?il-gioco-della-manovra-estiva-in-gazzetta-ufficiale</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[On.Barbato (Idv): “Non è dato sapere chi c’è dietro la Camene spa. Il nostro Paese trasformato in uno Stato «biscazziere».]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_da3"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) “Ai Monopoli di Stato e al Ministero dell’economia e delle finanze non è dovuto sapere chi vi sia dietro quella società (la Camene spa, ndr) che dovrebbe aprire una sala giochi nell’ex cinema Palazzo nel quartiere San Lorenzo di Roma” afferma l’onorevole dell’Idv Francesco Barbato.<br />Nella seduta di ieri alla Camera, mentre l’onorevole Francesco Barbato illustrava l’interrogazione immediata in merito alla relazione, alla trasparenza e alla regolarità delle società di poker on line, l’onorevole Francesco Barbato ha dichiarato: “Pochi minuti fa in Commissione finanze mi è stato detto che ai Monopoli di Stato e al Ministero dell’economia e delle finanze non è dovuto sapere chi vi sia dietro quella società che dovrebbe aprire una sala giochi nell’ex cinema Palazzo nel quartiere San Lorenzo di Roma”.<br />“A noi dell’Italia dei Valori – prosegue l’onorevole - già risultano i primi nomi che sono dietro quella società, Camene, e la finanziaria che vi è dietro, la Stube. Risulta esserci tutta la cricca del Salaria Sport Village di Roma: questa è già una garanzia!<br />È la ragione per la quale noi questa sera andremo a difendere i cittadini dall’invasione che si vuole fare con quella sala giochi. Staremo al « Capezzone story », perché questa iniziativa, addirittura, è stata promossa niente meno che dal portavoce del Popolo della Libertà.<br />Staremo lì stasera come Italia dei Valori”.<br />“L’FBI e la procura di New York stanno, invece, inseguendo delle altre società, specializzate nel gioco del poker, che operano qui in Italia con grande facilità. Noi vogliamo sapere che cosa fa il Governo per prevenire queste attività illecite.<br />Gianfranco Rotondi, min. per l’attuazione del programma di Governo: 'L'AamS sta acquisendo i dati degli assetti societari della Camene e non risultano domande presentate a nome delle società Fulltiltpoker e Abosolute poker'<br />Il Ministro per l’attuazione del programma di Governo, Gianfranco Rotondi, ha provveduto a fornire una risposta all’interrogazione dell’onorevole Barbato dichiarando: “Onorevole Barbato, con il documento in esame lei chiede notizie sulla possibilità che il mercato dei giochi possa essere utilizzato come strumento per ripulire denaro prodotto in altri Stati, come risulterebbe a seguito di un’indagine condotta dall’FBI.<br />Al riguardo, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha riferito di aver preso contatti con l’ambasciata italiana a Malta, acquisendo i dati degli assetti societari della predetta. Detti elementi sono stati trasmessi al dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno. Il comando generale della Guardia di finanza ha rappresentato che dalle interrogazioni delle banche date in uso al Corpo non risultano elementi informativi su indagini condotte nel settore dei giochi on line a carico della società Pokerstars.<br />In relazione ai siti inibiti segnalati, il nucleo speciale delle entrate, deputato, ex legge n. 296 del 2006, al controllo periodico dei reindirizzamenti disposti dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ha constatato che il sito www.fulltilt.it risulterebbe attivo grazie all’illecito aggiramento verso altro sito. Tale situazione è al vaglio del citato reparto.<br />Si rileva, altresì, che l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha interessato l’Avvocatura generale dello Stato per acquisire un parere sulla rilevanza delle responsabilità penali accertate in altre giurisdizioni presso soggetti aventi cariche sociali in società connesse a quelle titolari di concessioni pubbliche in materia di gioco a distanza in Italia.<br />Per quanto riguarda, inoltre, le domande di gara per il rilascio delle duecento concessioni previste dalla legge comunitaria, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha rappresentato che, allo stato, non risultano domande presentate a nome delle società Fulltiltpoker e Abosolute poker. Per completezza di informazione, l’amministrazione fa presente che un candidato alla procedura accennata ha manifestato l’intenzione di avvalersi, in caso di aggiudicazione, del marchio Fulltiltpoker.<br />Infine, il Ministero dell’interno ha riferito che è stata avviata una collaborazione tra i monopoli di Stato ed il servizio postale per la vigilanza sui siti che gestiscono giochi illeciti senza autorizzazione. <br />L'on. Barbato (Idv): 'L’Italia è diventata un Paese di giocatori...anche la famiglia Berlusconi, tramite la Arnoldo Mondatori editore Spa, ha acquisito, tramite una società, la Glaming, la concessione di giochi'<br />“Il gruppo Italia dei Valori – risponde Barbato - non intende fare alcuno sconto a questo inquietante, immorale ed antisociale settore dei giochi, malgrado il Governo Berlusconi abbia trasformato il nostro Paese in uno Stato «biscazziere». L’Italia è diventata un Paese di giocatori, basti pensare che addirittura la famiglia Berlusconi, tramite la Arnoldo Mondatori editore Spa, non più tardi del marzo 2011, ha acquisito, tramite una società, la Glaming, la concessione di giochi. Ormai non è più solo Berlusconi, ma vi è un intreccio tra la politica, tra i partiti e, addirittura, tra alcuni leader le cui fondazioni vengono alimentate dal ricco mondo dei giochi.<br />È per questa ragione che noi del gruppo Italia dei Valori vogliamo andare fino in fondo perché vi sono delle società che all’estero vengono bandite, ricercate e oscurate, mentre in Italia vengono sdoganate.<br />Noi non vogliamo consentire che ciò avvenga anche perché sappiamo i danni che il settore dei giochi fa agli italiani, pensiamo alle ludopatie. Ormai più aumenta la crisi, più gli italiani cercano di comprare dieci euro di speranza e di cambiare la loro vita e il loro futuro attraverso i giochi. Ecco perché noi intendiamo da sempre contrastare e ostacolare questo immondo settore.<br />Per questa ragione noi del gruppo Italia dei Valori non solo diciamo che cosa non bisogna fare nel settore dei giochi e che cosa bisogna contrastare, ma, con la nostra cultura di Governo, in occasione della manovra economica che si discuterà tra pochi giorni, vi diremo anche che le lacrime e il sangue non devono essere sempre versati dai più deboli. Quindi, riproporremo in quest’Aula una mozione per fare un focus sul settore dei giochi perché è in questo settore che dobbiamo mettere le mani in tasca, è lì che dobbiamo andare a prendere i soldi, oltre a bonificare.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:47:53 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?on-barbato--idv----non-e-dato-sapere-chi-c-e-dietro-la-camene-spa--il-nostro-paese-trasformato-in-uno-stato--biscazziere--</link>
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		</item>
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			<title><![CDATA[Il Parlamento Europeo chiede collaborazione e cooperazione tra gli Stati per meglio regolamentare il settore del gioco d’azzardo]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_uw1"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Per una migliore regolamentazione nel settore del gioco d’azzardo gli europarlamentari Catalin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula e Claudiu Ciprian Tanasescu hanno presentato, a norma dell’articolo 123 del regolamento, una dichiarazione scritta invitando la Commissione e gli Stati membria collaborare strettamente per rafforzare gli interessi europei e nazionali nel settore del gioco d’azzardo; chiedendo un’azione comune per evitare che gli operatori indesiderabili conquistino l’accesso al mercato; invitando la Commissione ad elaborare regole comuni e gli Stati membri a meglio cooperare al fine di tutelare i consumatori e in particolare i minori; incaricando il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l’indicazione dei nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.<br />Di seguito il testo integrale della dichiarazione:<br />Il Parlamento europeo,<br />– visto l’articolo 49 del trattato CE,<br />– vista la giurisprudenza elaborata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea,<br />– vista la risoluzione del Parlamento europeo sull’integrità del gioco d’azzardo online (2008/2215 (INI)),<br />– visto l’articolo 123 del suo regolamento,<br />A. considerando che quest’anno il mercato europeo del gioco a distanza è stimato valere 9,7 miliardi di euro,<br />B. considerando che l’industria del gioco regolamentato può contribuire all’economia europea in questo periodo di crisi,<br />C. considerando che le leggi e le regolamentazioni nazionali sono notevolmente differenti nel settore del gioco d’azzardo e in particolare del gioco d’azzardo online,<br />D. considerando che è chiaro che gli Stati membri in generale hanno scopi, obiettivi e interessi comuni quando si tratta di regolamentare il gioco,<br />1. invita la Commissione e gli Stati membri a collaborare strettamente per rafforzare gli interessi europei e nazionali nel settore del gioco d’azzardo;<br />2. chiede un’azione comune per evitare che gli operatori indesiderabili conquistino l’accesso al mercato;<br />3. invita la Commissione ad elaborare regole comuni e gli Stati membri a meglio cooperare al fine di tutelare i consumatori e in particolare i minori;<br />4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente dichiarazione, con l’indicazione dei nomi dei firmatari, ai parlamenti degli Stati membri.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:44:53 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?il-parlamento-europeo-chiede-collaborazione-e-cooperazione-tra-gli-stati-per-meglio-regolamentare-il-settore-del-gioco-d-azzardo</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GIOCO, PARLAMENTO UE CENSURA COMMISSIONE]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_an8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Servono proposte legislative significative, e un quadro giuridico certo per tutelare i giocatori<br />Sul gioco online la Commissione Europea deve &quot;presentare significative proposte legislative per offrire un quadro giuridico che garantisca la certezza del diritto per le imprese europee legittime e protegga i consumatori&quot;. Il gioco, infatti, &quot;è un'attività economica cui si devono applicare le regole del mercato interno, ossia la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi&quot;. E' quanto scrive la Commissione parlamentare Giuridica in una bozza di parere con cui critica pesantemente le politiche che l'Unione sta seguendo sul settore del gioco. Un testo che, se diventasse definitivo, rappresenterebbe una forte censura al Libro verde sul gioco online cui sta lavorando la Commissione Europea da mesi, e che adesso è stato trasmesso anche la Parlamento per le consultazioni. Sostanzialmente, infatti, l'Unione Europea non è mai riuscita a regolamentare il gioco a causa delle forti resistenze degli Stati Membri. E' intervenuta quindi la Corte di Giustizia che con una serie di sentenze ha precisato la portata di alcuni principi giuridici (in particolare ha affermato che gli Stati membri possono adottare delle restrizioni, ma queste devono essere non discriminatorie, necessarie, e non devono andare oltre l'interesse prefissato). Sentenze che hanno consentito di proliferare a sistemi, come quello italiano, che impongono agli operatori di acquistare una concessione, e vietano alle altre compagnie - anche se con sede all'interno dell'UE - di raccogliere gioco entro i confini nazionali. La Commissione, con il Libro Verde, sembra voler riconoscere la libertà degli Stati membri di intervenire sulla materia dei giochi, riservando all'Unione un ruolo di mero indirizzo. Un orientamento che però al Commissione Giuridica del Parlamento respinge: &quot;la duplicazione infinita di obblighi di licenza nelle regolamentazioni nazionali è contraria al trattato UE&quot; osserva, e aggiunge che in materia di gioco c'è un &quot;elevato livello d'incertezza giuridica&quot;. Ancora &quot;deplora il fatto che non si siano compiuti progressi relativamente ai casi di infrazione in corso dal 2008 e che nessuno Stato membro sia mai stato portato in Corte di giustizia europea&quot;; sottolinea che &quot;la mancanza di azione da parte della Commissione stia portando a un'ulteriore frammentazione del mercato interno e neghi ai consumatori l'accesso a servizi online sicuri e adeguatamente regolamentati&quot;; e raccomanda alla Commissione, in quanto &quot;custode dei Trattati&quot;, &quot;di agire prontamente alla ricezione delle denunce di violazione delle libertà sancite dai trattati&quot; e di &quot;perseguire con urgenza e in modo sistematico i casi di infrazione già esistenti e nuovi&quot;.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:42:13 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?gioco,-parlamento-ue-censura-commissione</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[In Corte di Giustizia Europea l'udienza 'Stanleybet'. Ad ottobre le conclusioni dell'Avvocato generale. (testo integrale udienza) ]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=UE"><![CDATA[UE]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_jm0"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) dalla nostra inviata c.d. Si è svolta stamattina presso la Corte di Giustizia Europea l'udienza nelle cause riguardanti procedimento penale a carico di due titolari di Centro trasmissione dati collegato a Stanleybet.<br />La Corte di Cassazione chiede infatti alla CGUE di chiarire se nel settore delle scommesse su eventi sportivi libertà<br />di stabilimento e di prestazione dei servizi consentano una disciplina nazionale che stabilisca un monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all'interno di un numero determinato di concessioni, preveda:<br />a) un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l'ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione.<br />La data prevista per la presentazione delle conclusioni dell'Avvocato generale è il 27/10/2011. <br />La Commissione propone di rispondere alla richiesta di pronuncia della Corte di Cassazione icome segue:<br />«1. Gli artt. 49 [TFUE] e 56 TFUE non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che preveda il rilascio di un numero adeguato di nuove concessioni mediante gara pubblica, senza la revoca delle concessioni preesistenti ottenute nonostante l’ingiustificata estromissione di alcuni operatori. Spetta all’ordinamento giuridico interno stabilire le modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che gli operatori derivano dall’efficacia diretta del diritto comunitario, a condizione tuttavia che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).<br />2. L’art. 49 TFUE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede distanze minime obbligatorie fra punti vendita di gioco costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal TFUE. In circostanze come quelle della controversia principale, tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dall’obiettivo di prevenire le frodi o di lottare contro le attività illecite di gioco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />3. Gli artt. 56 [TFUE] e 49 TFUE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, preveda la decadenza della concessione in caso di commercializzazione, da parte dell’aggiudicatario della concessione, di giochi assimilabili a quelli oggetto della concessione attraverso siti telematici situati in altri Stati membri, a condizione che suddetta normativa preveda una procedura di autorizzazione di tali giochi su richiesta del concessionario interessato».<br />Testo integrale udienza <br />Nel corso dell'udienza hanno presentato osservazioni : <br />per il sig. Costa, dall’avv. D. Agnello;<br />per il sig. Cifone, dagli avv.ti D. Agnello, R. Jacchia, A. Terranova, F. Ferraro, A. Aversa e A. Piccinini;<br />per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dai sigg. F. Arena e M. Salvatorelli, avvocati dello Stato;<br />per il governo belga, dalla sig.ra L. Van den Broeck, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti P. Vlaemminck e A. Hubert, advocaten;<br />per il governo spagnolo, dal sig. F. Diéz Moreno, in qualità di agente;<br />per il governo portoghese, dal sig. L. Inez Fernandes, in qualità di agente;<br />per la Commissione europea, dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra S. La Pergola, in qualità di agenti.<br />A – Le procedure che coinvolgono i gestori dei CTD della Stanley<br />1. La causa C-72/10 – Costa<br />1 Il sig. Costa era, in forza di un contratto datato 27 maggio 2008, divenuto gestore di un CTD per conto della Stanley a Roma.<br />2 Al fine di ottemperare ai necessari controlli di ordine pubblico, il sig. Costa ha presentato, unitamente al legale rappresentante e direttore della Stanley, richiesta di autorizzazione di polizia per l’attività di intermediazione di scommesse alla competente Questura, ai sensi dell’art. 88 del regio decreto, ai fini dell’attivazione di un CTD, mediante la quale ha chiesto l’avvio di controlli di ordine pubblico e sicurezza. Il sig. Costa è inoltre munito di un’autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni per l’offerta al pubblico di servizi Internet e per la trasmissione dei dati.<br />3 In data 8 ottobre 2008 la Polizia di Stato di Roma ha effettuato accertamenti presso il CTD del sig. Costa e ha rilevato il reato di esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa di cui all’art. 4 della legge n. 401/89.<br />4 In data 20 ottobre 2008 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha richiesto l’emissione di decreto penale di condanna nei confronti del sig. Costa contestando «il reato di cui all’art. 4 comma 4 bis e comma 1, 1 parte L. 401/89, perché, essendo privo della concessione e della licenza ai sensi dell’art. 88 [del regio decreto], abusivamente nei locali (...) svolgeva attività organizzata alfine di accettare o raccogliere o, comunque, favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta di scommesse da parte di una società estera, anche su eventi sportivi, con trasmissione dei dati per via telematica [alla Stanley] così fungendo da intermediario con la predetta società estera, priva della prescritta concessione, che accettava le scommesse».<br />5 Il Giudice per le Indagini Preliminari (in prosieguo: il «GIP») del Tribunale di Roma ha emesso decreto penale di condanna contro il quale il sig. Costa ha proposto opposizione.<br />6 Con sentenza del 27 gennaio 2009 il GIP del Tribunale di Roma ha assolto il sig. Costa «perché il fatto non e più previsto come reato», in relazione all’attività di raccolta di scommesse su eventi sportivi posta in essere senza la necessaria concessione e senza la licenza prevista dall’articolo 88 del regio decreto e, pertanto, in violazione dell’articolo 4 della legge n. 401 del 1989. Con tale sentenza il giudice ha ritenuto di dover disapplicare la disciplina nazionale in quanto la Corte di Cassazione, Sez. IV, con sentenza del 27 maggio 2008 n. 27532/08 aveva stabilito, in una fattispecie identica, la disapplicazione della normativa penalistica in quanto in contrasto con i principi di diritto dell’Unione europea.<br />7 Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma proponeva ricorso avverso tale sentenza innanzi alla Corte di Cassazione, escludendo l’assenza del presunto contrasto della disciplina nazionale in tema di concessioni e autorizzazioni con il diritto dell’Unione europea e rilevando che, in assenza di un provvedimento di diniego di concessione delle autorità italiane soggetto ad eventuali gravami in sede amministrativa, il sig. Costa non aveva titolo per lamentare violazioni da parte dello Stato italiano e per chiedere la disapplicazione della disciplina cui si è sottratto volontariamente.<br />2. La causa C-77/10 – Cifone<br />8 Il sig. Cifone da tempo opera a Molfetta (Provincia di Bari) quale gestore di un CTD per conto della Stanley. Con istanza del 26 luglio 2007 indirizzata al Questore di Bari, il padre del sig. Cifone – allora legale rappresentante della ditta individuale alla quale fa capo il CTD di Molfetta – ha comunicato ai sensi delle norme all’epoca applicabili l’inizio dell’attività di raccolta delle scommesse nel suo CTD, il che valeva anche quale richiesta dell’autorizzazione di polizia di cui all’art. 88 del regio decreto. Con questa comunicazione, il sig. Cifone ha presentato esattamente la stessa documentazione e reso le medesime dichiarazioni richieste ai concessionari nazionali per i fini dell’ottenimento dell’autorizzazione di polizia, sottoponendosi in tal modo a controlli d’ordine pubblico e di sicurezza pubblica. A seguito di tali formalità, l’attività del sig. Cifone è proseguita all’indirizzo e nei locali comunicati alla Questura. Il sig. Cifone si avvale altresì di un’autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni ai fini dell’offerta al pubblico dei servizi Internet e di trasmissione dati.<br />9 La causa principale ha avuto origine da una denuncia indirizzata il 7 novembre 2007 alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani (BA) competente per territorio, da una società concorrente, detentrice di una concessione Bersani dei giochi pubblici rilasciatale dall’AAMS. Lo scopo di questa denuncia era di sollecitare l’azione penale nei confronti di una pluralità di intermediari operanti nella Provincia di Bari, accusati del reato di esercizio abusivo delle scommesse previsto dall’art. 4 della Legge 401/89, fra i quali il sig. Cifone.<br />10 In data 20 ottobre 2007, la Guardia di Finanza di Molfetta ha proceduto di iniziativa al sequestro provvisorio – fra gli altri – delle attrezzature e dei locali del CTD del sig. Cifone.<br />11 Il Pubblico Ministero ne ha disposto la convalida ed ha domandato al GIP del Tribunale di Trani di ordinare il sequestro preventivo penale dei locali e delle attrezzature di tutti gli indagati, fra i quali il sig. Cifone. In data 26 maggio 2008, quest’ultimo emanava un decreto di sequestro preventivo per la violazione dell’art. 4, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 401/89 e degli artt. 106 e 132, comma primo, del decreto legislativo n. 385 del 1983.<br />12 Il decreto del GIP è stato impugnato dal sig. Cifone dinanzi al Tribunale del Riesame di Bari, il quale, con ordinanza del 10/14 luglio 2008 ha accolto in parte l’istanza cautelare quanto alle ipotesi di reato diverse da quella dell’art. 4 della Legge 401/89, ma ha confermato il sequestro per i fatti riconducibili all’art. 4 della Legge 401/89.<br />13 Avverso l’ordinanza del 10/14 luglio 2008 del Tribunale del Riesame di Bari, il sig. Cifone ha proposto in data 9 settembre 2008 ricorso per cassazione, domandando alla Suprema Corte l’annullamento del provvedimento confermativo della cautela reale. Il sig. Cifone chiedeva la disapplicazione della disciplina nazionale, anche nei suoi riflessi penali perché tale normativa, nel confermare la validità delle pregresse concessioni e nel prevedere limiti di localizzazione dei punti vendita per favorire quelli esistenti e ipotesi di decadenza della concessione gravemente discriminatorie, risulterebbe in contrasto con le disposizioni di diritto dell’Unione europea. In subordine la difesa chiedeva la proposizione di una questione pregiudiziale alla Corte sull’interpretazione degli artt. 49 e 56 TFUE in relazione al contenuto discriminatorio che dovrebbe essere applicato alla fattispecie in esame.<br />3. La questione presentata dalla Corte suprema di Cassazione<br />14 Tanto nel procedimento Costa quanto nel procedimento Cifone, la Corte di Cassazione riteneva sussistere dubbi interpretativi circa «l’estensione delle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi» e, in particolare, «la possibilità che tale estensione soffra limitazioni da parte di un ordinamento interno che presenta caratteri che si assumono e che appaiono discriminatori ed escludenti». La Corte rilevava pertanto la necessità di disporre la sospensione dei due procedimenti e di proporre alla Corte il seguente quesito interpretativo:<br />«Quale sia l’interpretazione degli artt. 43 (...) CE e 49 (...) CE con riferimento alle libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi nel settore delle scommesse su eventi sportivi al fine di stabilire se le citate disposizioni del Trattato consentano o meno una disciplina nazionale che stabilisca un regime di monopolio in favore dello Stato ed un sistema di concessioni e di autorizzazioni che, all’interno di un numero determinato di concessioni, preveda: a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni rilasciate in epoca anteriore sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori; b) la presenza di disposizioni che garantiscono di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite sulla base di una procedura che illegittimamente ha escluso una parte degli operatori (come ad esempio il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro sportelli al di sotto di una determinata distanza da quelli già esistenti); c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni di entità molto elevata, tra le quali l’ipotesi che il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle oggetto della concessione».<br />15 Con ordinanza del presidente della Corte 6 aprile 2010 i due procedimenti C-72/10 e C-77/10 sono stati riuniti ai fini della fase scritta e orale del procedimento come pure della sentenza.<br />II – Conclusioni delle parti<br />16 Per i motivi esposti nelle sue osservazioni scritte il sig. Costa propone di risolvere nel modo seguente le questioni presentate:<br />«Gli artt. 43 [CE] e 49 CE, unitamente (ove occorra) agli artt. 3.1 lettere c) e g), e l0 CE ed ai principi comunitari di effettività e di legittimo affidamento, di proporzionalità, concorrenza, e trasparenza nell’affidamento dei pubblici servizi, parità di trattamento, certezza del diritto, mutuo riconoscimento e leale collaborazione fra gli Stati membri, effettività e di legittimo affidamento, di proporzionalità, concorrenzialità, e trasparenza nell’affidamento dei pubblici servizi, e le sentenze della Corte di Giustizia in cause Gambelli [C-243/01, citata], Placanica [C-260/04, citata], debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa nazionale, quale l’art. 4, commi l e 4-bis [Regio decreto], l’art. 37, commi 4 e 5, Legge 23.12.2000, n. 388, l’art. 38 DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito in Legge 4 agosto 2006, n. 248, Bandi di gara nn. 2006/S-163-175655 e 2006/S-164-176680, art. 23 dello schema di convenzione Bersani;<br />e segnatamente<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato Membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza di concessione e/o autorizzazione di tale Stato Membro [del tipo di cui all’art. 4 della Legge 401/89 (…)], qualora l’affidamento di tale concessione sia reso praticamente impossibile o eccessivamente difficile a causa di una procedura di selezione [del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana – c.d. bando Bersani] che prevede specifici requisiti di partecipazione e di godimento della concessione eventualmente aggiudicata, i quali non avrebbero in nessun caso potuto essere utilmente soddisfatti dal partecipante-aggiudicatario impegnato in una preesistente attività transfrontaliera in regime di libera prestazione di servizi – la cui legittimità sia stata già riconosciuta dalla Corte di Giustizia nelle sentenze Placanica [C-338/04, C-359/04 e C-360/04] e Gambelli [C-243/01] – e che lo avrebbero comunque esposto alla decadenza della concessione e alla escussione della fidejussione prestata a presidio degli obblighi concessori;<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato Membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive in assenza della concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui all’art. 4 della Legge 401/89 (…)], (i) qualora tale concessione, sia assegnata secondo una procedura di selezione [del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana - c.d. bando Bersani] che prevede l’imposizione al partecipante dell’alternativa, fra divenire aggiudicatario della concessione ed operare in regime di stabilimento, e conservare la propria preesistente operatività transfrontaliera e continuare ad operare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi, e (ii) qualora tale alternativa discenda dal fatto che la lex specialis di gara attribuisca valenza escludente dalla partecipazione alla selezione, ovvero dal mantenimento del rapporto concessorio, alla mera pendenza di procedimenti penali in capo al partecipante, ancorché tali procedimenti abbiano tratto origine da misure in violazione degli artt. 43 ss. e 49 ss. CE poste in essere dallo Stato membro in questione, e tale contrasto con il diritto comunitario già risulti accertato da precedenti pronunce della Corte di Giustizia, e (iii) qualora la medesima lex specialis di gara non qualifichi come idonea la rete al dettaglio preesistente del partecipante per i fini della selezione, per carenza dei requisiti soggettivi prescritti, parimenti in contrasto con il diritto comunitario;<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato Membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza di concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui nell’art. 4 della Legge n. 401/89 (…)], qualora tale concessione, costituente il presupposto necessario della prescritta autorizzazione di polizia, sia assegnata secondo una procedura di selezione [del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana - c.d. bando Bersani] che prevede l’obbligo dell’aggiudicatario di osservare distanze minime di rispetto e misure di protezione degli interessi dei concessionari preesistenti, laddove costoro avevano acquisito la loro concessione in esito ad una precedente procedura di selezione, la cui contrarietà agli artt. 43 e 49 CE è stata di già accertata con una sentenza della Corte di Giustizia (del tipo di cui nella predetta sentenza [13 settembre 2007], causa C–260/04, Commissione/Italia [Racc. pag. I–7083], che ha accertato tale contrarietà in relazione al bando di gara CONI del 1999);<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza di concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui nell’art. 4 della Legge n. 401/89 (…)] qualora tale concessione, costituente il presupposto necessario della prescritta autorizzazione di polizia, sia assegnata secondo una procedura di selezione [del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifìcazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana – c.d. bando Bersani] che prevede l’obbligo dell’aggiudicatario di accettare un sistema nazionale fondato sul rilascio di un numero limitato di concessioni e di successive licenze di pubblica sicurezza;<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato Membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza di concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui nell’art. 4 della Legge n. 401/89 (…)] qualora ad un prestatore di servizi di scommessa sportiva stabilito in un altro Stato Membro [ad esempio, nel Regno Unito o a Malta] che intende legittimamente offrire tali servizi secondi i criteri individuati dalla sentenza Placanica e a. della Corte nel primo Stato membro [ad esempio, in Italia], sia impedito, o sia reso eccessivamente difficile, di fatto o di diritto, di accedere al sistema concessorio o autorizzatorio nazionale di tale Stato membro [ad esempio: del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifìcazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana – c.d. bando Bersani], a motivo dell’imposizione di un’ingiustificata alternativa fra esercizio della libertà di stabilimento ed esercizio della libertà di prestazione dei servizi, il che costringerebbe il prestatore del primo Stato membro a cessare l’attività transfrontaliera in precedenza legittimamente svolta secondo i criteri individuati dalla sentenza Gambelli della Corte, con perdita degli investimenti effettuati e dell’avviamento sviluppato;<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato membro [quale la Repubblica Italiana], che prevede un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza della concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui all’art. 4 della Legge n. 401/89 (…)], (i) qualora tale concessione, sia assegnata secondo una procedura di selezione [del tipo di cui nel bando n. ID: 2006-032654, inviato alla GUCE il 28 agosto 2006, pubblicato sulla GURI n. 199, Parte Seconda, Foglio delle Inserzioni, del 28 agosto 2006, e indetto in esecuzione dell’art. 38, comma 2, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 della Repubblica Italiana – c.d, bando Bersani] che prevede l’imposizione al partecipante dell’alternativa, fra divenire aggiudicatario della concessione ed operare in regime di stabilimento, e preservare l’identità e l’integrità del proprio organo amministrativo, e (ii) qualora tale alternativa discenda dal fatto che la lex specialis di gara attribuisca valenza escludente dalla partecipazione alla selezione alla mera pendenza di procedimenti penali in capo ad esponenti aziendali o componenti dell’organo amministrativo del partecipante, o che prevede l’esclusione dalla partecipazione alla selezione dei partecipanti ai cui titolari, esponenti aziendali o componenti dell’organo amministrativo facciano od abbiano fatto capo procedimenti penali pendenti e/o misure restrittive cautelari, anziché provvedimenti di condanna passati in giudicato, in violazione della presunzione di innocenza di cui nell’art. 6.2 CEDU, come riflessa nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati Membri dell’Unione Europea, ancorché tali procedimenti abbiano tratto origine da misure in violazione degli artt. 43 e 49 CE poste in essere dal medesimo Stato Membro, e tale contrasto già risulti accertato da precedenti pronunce della Corte di Giustizia;<br />ostano ad un sistema di regolamentazione dei servizi di scommessa sportiva di uno Stato membro [quale la Repubblica Italiana], che preveda un divieto penalmente sanzionato di svolgere attività di accettazione, raccolta, promozione e pubblicità delle scommesse sportive, in assenza di concessione e/o autorizzazione di tale Stato membro [del tipo di cui nell’art. 4 della Legge n. 401/89 (…)], qualora detto sistema di regolamentazione preveda una restrizione qualitativa dell’offerta attuata attraverso la predeterminazione autoritativa degli eventi sportivi sui quali è consentito scommettere, senza che tale restrizione risulti giustificata da motivi imperativi di interesse generale o da ragioni di deroga di ordine pubblico o di sicurezza pubblica;<br />ostano ad un sistema nazionale [del tipo di quello vigente nella Repubblica Italiana] di tutela dei diritti conferiti dall’ordinamento comunitario ad un operatore di un altro Stato membro – il quale abbia mantenuto la propria preesistente operatività transfrontaliera in regime di libera prestazione dei servizi in difformità da prescrizioni contrarie al diritto comunitario contenute nella lex specialis di gara – la cui fruizione sia subordinata al previo esaurimento di tutti i rimedi previsti dal diritto interno e, in particolare, alla sussistenza cumulativa delle seguenti condizioni: (i) richiedere all’Autorità amministrativa competente l’eliminazione in via di autotutela di clausole discriminatorie contenute nella lex specialis di gara Bersani; (ii) proporre, anteriormente all’eventuale aggiudicazione, impugnazione giudiziaria avverso le prescrizioni della lex specialis di gara Bersani contrarie al diritto comunitario, in via demolitoria ordinaria e/o cautelare, ed attendere quindi la formazione del giudicato di merito e/o della definitività cautelare, esponendosi medio tempore alla decadenza della concessione ed all’escussione della fidejussione prestata a presidio degli obblighi concessori; (iii) comunque esporsi, in caso di aggiudicazione della concessione conseguita all’esito delle gare Bersani, alla decadenza della concessione ed all’escussione della fidejussione prestata a presidio degli obblighi concessori, per fare valere la contrarietà al diritto comunitario delle medesime prescrizioni della lex specialis».<br />17 Per i motivi esposti nelle sue osservazioni scritte il sig. Cifone ha l’onore di suggerire di rispondere come segue ai quesiti sollevati:<br />«1) Gli artt. 49 e ss. e 56 ss. TFUE ostano ad una disciplina nazionale nel settore delle scommesse sugli eventi sportivi che stabilisce un regime di monopolio a favore dello Stato presidiato da sanzioni penali ed un sistema che prevede un numero determinato di concessioni e di autorizzazioni di polizia ottenibili dai soli concessionari secondo determinate condizioni, se l’ordinamento che lo Stato si è dato avvalendosi della discrezionalità ampia consentita agli Stati Membri nel particolare settore dei giochi, non è conforme ai principi di coerenza, proporzionalità e non discriminazione fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Spetta ai giudici nazionali di verificare se la normativa nazionale di settore è realmente conforme ai predetti principi.<br />2) Gli artt. 49 ss. e 56 ss. TFUE, ed i principi del diritto dell’Unione di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di concessioni dei servizi pubblici, ostano ad una disciplina nazionale nel settore delle scommesse sugli eventi sportivi che, all’interno di un regime di monopolio a favore dello Stato presidiato da sanzioni penali, che prevede un numero determinato di concessioni e di autorizzazioni di polizia ottenibili dai soli concessionari secondo determinate condizioni, altresì prevede: a) l’esistenza di un indirizzo generale di tutela discrezionalmente accordata ai titolari di concessioni in precedenza rilasciate in base a procedure di selezione che hanno illegittimamente escluso una parte degli operatori; e/o b) la presenza di disposizioni che garantiscono in via di fatto il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite dai titolari di concessioni in precedenza rilasciate in esito a procedure di selezione che hanno illegittimamente escluso una parte degli operatori (come, ad esempio, il divieto per i nuovi concessionari di collocare i loro esercizi aperti al pubblico al di sotto di una determinata distanza dagli esercizi dei concessionari preesistenti); e/o c) la fissazione di ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento delle cauzioni prestate dal concessionario, qualora il concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle che formano oggetto della concessione».<br />18 Per i motivi esposti nelle sue osservazioni, il governo italiano considera irricevibili le domande di pronuncia pregiudiziale.<br />19 In subordine, tale governo suggerisce di rispondere al quesito nel seguente modo:<br />«Gli artt. 43 [CE] e 49 CE, ora artt. 49 [TFUE] e 56 TFUE, non ostano ad un sistema normativo in materia di giochi e scommesse, come quello oggetto della causa principale».<br />20 Il governo belga, per i motivi esposti nelle sue osservazioni, propone la seguente risposta:<br />«Un sistema nazionale di concessioni e di autorizzazioni che prevede talune misure di tutela del consumatore nell’ambito dell’ulteriore apertura di detto sistema di concessioni alla concorrenza estera non può essere considerato contrario agli artt. 49 [TFUE] e 56 TFUE.<br />Se un operatore continua a gestire la sua offerta transfrontaliera di giochi d’azzardo in forza della licenza ottenuta in un altro Stato membro, e pertanto consapevolmente non sceglie di legalizzare le sue attività nello Stato membro dove risiede il consumatore – sulla base del sistema di concessioni adattato – questo operatore agisce in modo contrario alla giurisprudenza della Corte di giustizia e i suoi servizi devono essere vietati in questo Stato membro».<br />21 Per i motivi che espone nelle sue osservazioni, il governo spagnolo propone alla Corte di giustizia di risolvere la questione pregiudiziale nel senso che una normativa nazionale che istituisce un regime di monopolio e un sistema di concessioni ed autorizzazioni in materia di giochi d’azzardo e prevede un numero limitato di concessioni, un indirizzo generale di tutela dei titolari di concessioni già rilasciate, disposizioni che garantiscono il mantenimento delle posizioni commerciali acquisite e disposizioni che fissano ipotesi di decadenza della concessione e di incameramento di cauzioni, è conforme al diritto dell’Unione, purché tale regime sia conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia, valutazione che spetta al giudice nazionale.<br />22 Per i motivi esposti nelle sue osservazioni, il governo portoghese propone di rispondere nei seguenti termini:<br />«1.- Quanto alla prima questione:<br />(i) La Corte ha dichiarato, quanto all’attribuzione delle concessioni per l’organizzazione di scommesse su eventi sportivi in Italia, nel 1999, che “spetta all’ordinamento giuridico interno stabilire le modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che gli operatori derivano dall’efficacia diretta del diritto comunitario, a condizione tuttavia che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività)” (sentenza Placanica, punto 63);<br />(ii) la medesima sentenza (Placanica e a.) esplicita che “tanto una revoca e la redistribuzione delle precedenti concessioni quanto la messa a concorso di un numero adeguato di nuove concessioni potrebbero essere soluzioni appropriate a tale riguardo” (ibidem, punto 63);<br />(iii) gli artt. 43 [CE] e 49 [CE] (…) non ostano a una normativa come quella della Repubblica italiana che vieta qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all’estero, senza la rispettiva concessione e autorizzazione;<br />(iv) l’esistenza di una normativa quale quella italiana che tutela i titolari di concessioni attribuite in un’epoca precedente la modifica legislativa che ha armonizzato la legislazione interna al diritto comunitario, bandendo nuovi concorsi per le concessioni, in numero appropriato, al fine di garantire la salvaguardia dei diritti che derivano agli operatori dall’effetto diretto del diritto comunitario è conforme ai principi di stabilimento e di libera prestazione di servizi, previsti agli artt. 43 [CE] e 49 CE.<br />2 – Quanto alla seconda questione:<br />(i) La Repubblica italiana ha optato per lanciare nuovi concorsi per concessioni, in ottemperanza alle soluzioni considerate appropriate dalla Corte (v. sentenza Placanica, punto 63), mantenendo le concessioni precedenti, i cui concorsi erano stati lanciati nel 1998/1999;<br />(ii) tale opzione tutela queste concessioni anteriori, in particolare per quanto riguarda le distanze fissate contrattualmente tra punti vendita. Tali distanze derivano da un principio generale di concorrenza tra concessionari (nuovi e precedenti) e da un principio di buona fede nell’attribuzione delle concessioni da parte delle autorità pubbliche.<br />3 – Quanto alla terza questione:<br />(i) Poiché la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi risultano limitate in base a motivi imperativi d’interesse generale (nella fattispecie: la protezione del consumatore, dei giovani consumatori, la prevenzione della frode e dei rischi di infiltrazioni della criminalità nel settore delle scommesse) le concessioni attribuite si limitano allo spazio geografico italiano, conformemente alla già citata giurisprudenza della Corte;<br />(ii) il sistema legislativo italiano non si concilia con un meccanismo di mutuo riconoscimento delle licenze;<br />(iii) le restrizioni della normativa italiana sono indistintamente applicabili, e con gli stessi criteri, sia agli operatori interessati nello Stato membro in cui si pone la questione sia a quelli provenienti da altri Stati membri (conformemente alla giurisprudenza della sentenza Gambelli, punto 70);<br />(iv) il Trattato non impone nessun obbligo di trattamento più favorevole per i prestatori di servizi stranieri rispetto ai cittadini dello Stato membro nel quale sono prestati i servizi (sentenza della Corte 24 ottobre 1978, causa 15/78, Koestler, Racc. pag. 1971, punto 5);<br />(v) è ragionevole che la pratica di attività transfrontaliere di gioco equivalenti a quelle oggetto delle concessioni gestite, direttamente o indirettamente, dai concessionari possa essere sanzionata col venir meno della concessione e la perdita di cauzioni nell’ambito della valutazione da parte dell’autorità nazionale italiana delle finalità perseguite».<br />23 La Commissione, per i motivi esposti nelle sue osservazioni, propone di rispondere come segue:<br />«1. Gli artt. 49 [TFUE] e 56 TFUE non ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, che preveda il rilascio di un numero adeguato di nuove concessioni mediante gara pubblica, senza la revoca delle concessioni preesistenti ottenute nonostante l’ingiustificata estromissione di alcuni operatori. Spetta all’ordinamento giuridico interno stabilire le modalità procedurali che garantiscano la tutela dei diritti che gli operatori derivano dall’efficacia diretta del diritto comunitario, a condizione tuttavia che le dette modalità non siano meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna (principio di equivalenza) né rendano in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico comunitario (principio di effettività).<br />2. L’art. 49 TFUE, deve essere interpretato nel senso che una normativa di diritto interno, come quella di cui alla causa principale, che prevede distanze minime obbligatorie fra punti vendita di gioco costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dal TFUE. In circostanze come quelle della controversia principale, tale restrizione non appare idonea ad essere giustificata dall’obiettivo di prevenire le frodi o di lottare contro le attività illecite di gioco, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.<br />3. Gli artt. 56 [TFUE] e 49 TFUE non ostano a che una normativa di uno Stato membro, come quella di cui alla causa principale, preveda la decadenza della concessione in caso di commercializzazione, da parte dell’aggiudicatario della concessione, di giochi assimilabili a quelli oggetto della concessione attraverso siti telematici situati in altri Stati membri, a condizione che suddetta normativa preveda una procedura di autorizzazione di tali giochi su richiesta del concessionario interessato».<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:37:12 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?in-corte-di-giustizia-europea-l-udienza--stanleybet---ad-ottobre-le-conclusioni-dell-avvocato-generale---testo-integrale-udienza--</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Il Comitato antiriciclaggio della Commissione Antimafia ha approvato oggi all'unanimità la proposta di relazione sulle infiltrazioni criminali]]></title>
			<author><![CDATA[Jamma]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Proposte_legislative"><![CDATA[Proposte legislative]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_av4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">(Jamma) Il Comitato antiriciclaggio della Commissione Antimafia ha approvato oggi all'unanimità la proposta di relazione sulle infiltrazioni mafiose nel gioco lecito e illecito.<br />La proposta passa ora all'esame della Commissione. Il Comitato ha chiesto al presidente della Commissione, Giuseppe Pisanu, di mettere all'ordine del giorno la proposta prima della pausa estiva; la relazione dovrebbe quindi essere approvata entro il mese di luglio.<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:33:25 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?il-comitato-antiriciclaggio-della-commissione-antimafia-ha-approvato-oggi-all-unanimita-la-proposta-di-relazione-sulle-infiltrazioni-criminali</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Calcioscommesse, SkySport365: "Audizione chiesta da inquirenti Cremona, segnalazioni un atto dovuto"]]></title>
			<author><![CDATA[Agipro]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Inchieste"><![CDATA[Inchieste]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_ju2"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">L’audizione di SkySport365 è stata richiesta dalla Squadra Mobile di Cremona, l’operatore austriaco - che applica scrupolosamente le indicazioni della normativa antiriciclaggio - non ha bisogno di legittimare alcuna posizione e la segnalazione di flussi anomali di gioco agli inquirenti è un atto dovuto che in caso contrario avrebbe potuto comportare una omessa denuncia.<br />E’ quanto precisa in una nota SkySport365, in risposta alle dichiarazioni di Francesco Ginestra, presidente di Assosnai, riportate oggi da &quot;Il Giornale&quot;, in cui &quot;riprende, e in parte integra, un’interrogazione dell’On. Ugo Grimaldi. Ginestra - si legge nella nota dell’operatore - accosta il nome di SkySport365 all’interrogazione, dimostrando come il comportamento mantenuto in questi mesi dall’operatore, abbia infastidito non poco i vertici del gioco in Italia.<br />&quot;SkySport365 GmbH - si legge ancora - ha deciso di esporsi, di collaborare con la DDA di Napoli, con diverse procure, con il GAT e con i Carabinieri. Un comportamento purtroppo unico, stigmatizzato da AAMS e contrastato, o ignorato, da chi ha libero accesso settimanale ai media italiani&quot;.<br />IB/Agipro</span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:29:10 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?calcioscommesse,-skysport365---audizione-chiesta-da-inquirenti-cremona,-segnalazioni-un-atto-dovuto-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[FRANCIA, MONOPOLIO A RISCHIO?]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Governi"><![CDATA[Governi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_df7"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20"><br />Dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea sul &quot;caso ZEturf&quot;<br />La scorsa settimana la Corte di Giustizia Europea ha ribadito ancora una volta che un monopolio in uno Stato membro dell'UE può essere giustificata solo se i problemi legati al gioco siano effettivamente dimostrati, insieme alla garanzia di un livello particolarmente elevato di tutela dei consumatori. Il caso è legato ad una controversia legale tra PMU e ZEturf riguardo alla legislazione del mercato del gioco francese. La Corte di Giustizia, in particolare, ha evidenziato una serie di punti chiave meritevoli di alcune considerazioni:<br />- se &quot;le autorità nazionali abbiano concretamente cercato, all'epoca dei fatti, di assicurare un livello particolarmente elevato di protezione e se, tenuto conto del livello di protezione richiesta, la creazione di un monopolio potrebbe effettivamente essere considerata necessaria&quot; (par. 47);<br />- se il monopolio sia &quot;basato sulla constatazione che le attività criminali e fraudolente legate al gioco d'azzardo e la dipendenza sono un problema nel territorio dello Stato membro interessato, che l'espansione delle attività autorizzate e regolamentate sarebbe in grado di risolvere&quot; (par. 72);<br />- la Corte ha anche affermato che &quot;solo pubblicità limitata allo stretto necessario al fine di canalizzare i consumatori verso reti di gioco controllato&quot; sarebbe consentita, accertando invece che &quot;il PMU fa un uso sostenuto e crescente di pubblicità per i suoi prodotti, anche su internet, ed è in aumento il numero di punti vendita per le scommesse e dei prodotti offerti ai giocatori. Utilizza, inoltre, una strategia commerciale che cerca di attirare un nuovo pubblico per le scommesse offerte&quot; (par. 65).<br />La Corte ha anche quindi affermato che &quot;solo la tutela dei consumatori e la lotta contro la frode potrebbe giustificare il monopolio della PMU&quot; aggiungendo che &quot;le autorità nazionali non hanno mai dimostrato l'esistenza di un mercato nero delle scommesse ippiche in Francia&quot;.<br />Considerando che la Corte di Giustizia ha dato chiare indicazioni sulla non conformità al diritto comunitario della legge precedente, il procedimento contro ZEturf è suscettibili di respingimento dopo una valutazione da parte del giudice nazionale.<br />ZEturf ha accolto con favore la sentenza della Corte di Giustizia, affermando che il giudice ha chiaramente esposto i limiti del monopolio PMU sulle scommesse ippiche ben prima della parziale liberalizzazione del mercato francese avvenuta più di un anno fa, e aggiungendo che la sentenza potrebbe mettere in discussione il monopolio del PMU sulle scommesse ippiche online.<br />(agicoscommesse)<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:04:55 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?francia,-monopolio-a-rischio-</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CGE, STANLEY CONTRO IL GOVERNO ITALIANO]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_rk9"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">&quot;Stanley ha deciso di dare avvio a una serie di azioni legali verso i singoli funzionari e dipendenti pubblici responsabili delle reiterate violazioni del diritto comunitario&quot;<br />Azioni legali verso i funzionari pubblici per le “reiterate violazioni del diritto comunitario”. Lo comunica il bookmaker inglese Stanleybet in una nota, commentando l’udienza del 29 giugno scorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. L’udienza pubblica delle cause riunite Costa e Cifone - a seguito del rinvio pregiudiziale della Cassazione Penale italiana del gennaio 2010 - ha visto confrontarsi i legali delle parti, Stanley e i rappresentanti dei vari governi europei e della Commissione. Stanley – si legge - dopo quasi 14 anni di persecuzioni, ha deciso di dare avvio a una serie di azioni legali verso i singoli funzionari e dipendenti pubblici responsabili delle reiterate violazioni del diritto comunitario. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia” (…), “il diritto comunitario non osta a che, oltre alla responsabilità risarcitoria dello Stato Membro verso i cittadini e le imprese per violazione del diritto stesso, sia fatta valere anche la responsabilità diretta del funzionario o dipendente che sia stato lo strumento o il responsabile (o corresponsabile) materiale della violazione”. Il funzionario pubblico “anche grazie al contributo di Stanley – si legge ancora - diviene finalmente consapevole che ha il dovere di disapplicare la normativa interna quando essa” contrasta “con il diritto comunitario e che può essere chiamato in causa, nel caso di mancata disapplicazione, immediatamente e direttamente, per il risarcimento dei danni provocati”. I legali delle parti Stanleybet “hanno sostenuto con forza l’illegalità delle norme Bersani, sulle quali aveva già sollevato dubbi la Corte di Cassazione Italiana. Il Giudice Relatore Schiemann” “ha richiesto alle parti numerose chiarimenti”. John Whittaker, CEO del Gruppo Stanley, ha dichiarato sulla vicenda:“sono colpito dall’approfondita conoscenza dei vari problemi del settore del gioco in Europa. Problemi che le domande della Corte hanno evidenziato. Esprimo grande soddisfazione per la posizione assunta al termine dell’udienza dal rappresentante della Commissione nei confronti del Decreto Bersani che è pienamente condivisa da Stanleybet. Attendo con serenità e fiducia la sentenza della Corte”.<br />(agicoscommesse)<br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 06:01:59 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?cge,-stanley-contro-il-governo-italiano</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[STANLEY, NESSUN CHIARIMENTI DA GOVERNO]]></title>
			<author><![CDATA[Agicosscommesse]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Politica"><![CDATA[Politica]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_im4"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Per il bookmaker inglese &quot;in Corte di Giustizia europea nessun chiarimento dal Governo italiano&quot;<br /><br />Azioni legali verso i funzionari pubblici per le “reiterate violazioni del diritto comunitario”. Ad affermarlo ieri il bookmaker inglese Stanleybet commentando l’udienza del 29 giugno scorso dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. “La Commissione - prosegue una nota aggiornata di Stanley - si è dichiarata fortemente delusa dal fatto di non essere riuscita ad ottenere dal Governo italiano alcun chiarimento su come si possa ottenere, nell’ambito del sistema Bersani, l’autorizzazione all’inserimento di nuovi giochi nel palinsesto. Il rappresentante del Governo Italiano ha fornito generici riferimenti normativi, omettendo di chiarire che l’inserimento nel palinsesto di nuovi prodotti rimane subordinato all’autorizzazione discrezionale dell’AAMS”. Secondo il bookmaker inglese, quindi, si tratta di “un sistema non aperto alla concorrenza e che scoraggia anziché stimolare l’innovazione del prodotto. La Corte ha anche chiesto anche al Governo italiano se era vero che Stanley non avrebbe potuto partecipare alle gare Bersani. La risposta - ribadisce ancora la nota di Stanley - è stata che non c’era nessun veto alla partecipazione nelle norme di gara, ma non è stato precisato che a causa delle squalificazioni soggettive inserite nel bando Bersani, Stanley avrebbe potuto sì partecipare ma poi, se fosse stata vincitrice, avrebbe visto le proprie concessioni revocate e le fideiussioni escusse […], affermazione in seguito confermata anche dal Governo”.<br />(agicoscommesse)<br /><br /></span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 05:40:26 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?stanley,-nessun-chiarimenti-da-governo</link>
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		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Benvenuto sul BLOG di "Ricevitori FeLSA-CISL"]]></title>
			<author><![CDATA[Segreteria]]></author>
			<category domain="https://www.assoricevitori.it/blog/index.php?category=Avvisi"><![CDATA[Avvisi]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_bb8"><p class="imTALeft"><span class="ff0 fs20">Responsabilità dei contenuti<br /><br />Il Blog di <b>&quot;Ricevitori FeLSA-CISL&quot;</b> è uno spazio aperto a vostra disposizione, è creato per confrontarsi direttamente. L'immediatezza della pubblicazione dei vostri commenti non permette filtri preventivi. L'utilità del Blog dipende dalla vostra collaborazione per questo motivo voi siete i reali ed unici responsabili del contenuto e delle sue sorti.<br /><br />Avvertenze da leggere prima di intervenire su questo blog<br /><br />Non sono consentiti:<br />- messaggi non inerenti al post<br />- messaggi pubblicitari<br />- messaggi con linguaggio offensivo<br />- messaggi che contengono turpiloquio<br />- messaggi con contenuto razzista<br />- messaggi il cui contenuto costituisce una violazione delle leggi italiane<br />(istigazione a delinquere o alla violenza, diffamazione, ecc.)<br /><br />Non è possibile copiare e incollare commenti di altri nel proprio.<br />Per rispondere ad un commento è necessario utilizzare l'apposito FORM. <br />Comunque il proprietario del blog potrà in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, cancellare i messaggi.<br />In ogni caso il proprietario del blog non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali messaggi lesivi di diritti di terzi. </span><span class="ff0 fs20"><br /></span></p></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 08:00:17 GMT</pubDate>
			<link>https://www.assoricevitori.it/blog/?benvenuto-sul-blog-di--ricevitori-felsa-cisl-</link>
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		</item>
	</channel>
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